Cassazione Civile, Ordinanza n. 28865/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre condannato il contribuente al pagamento delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni e interessi, a seguito di avviso di rettifica e liquidazione. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, in sostanza, l’irritualità o mancanza della notifica degli atti presupposti e della cartella; la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente. L’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza per contraddittorietà, perché la CTR avrebbe ritenuto valida la notifica della cartella presso il domicilio italiano del residente all’estero ma nulla la notifica dell’atto presupposto eseguita nello stesso domicilio; (2) ultrapetizione, perché il contribuente non aveva dedotto l’irritualità della notifica dell’atto presupposto, ma solo la sua mancata notifica e l’irritualità della cartella; (3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTR aveva affermato che l’atto presupposto non era pervenuto al contribuente senza considerare la documentazione attestante il ritiro della raccomandata da parte sua; (4) violazione dell’art. 156 c.p.c., perché il ritiro della raccomandata avrebbe comunque sanato ogni eventuale nullità della notifica per raggiungimento dello scopo; (5) violazione dell’art. 142 c.p.c. e di norme tributarie sulla residenza estera e sui residenti in Stati black list, per aver la CTR ritenuto invalida la notifica dell’avviso di rettifica senza considerare la disciplina applicabile ai residenti all’estero e ai trasferiti nel Principato di Monaco.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Invocato per denunciare nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione e ultrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
Invocato per censurare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Invocato per denunciare violazioni di legge, in particolare dell’art. 156 c.p.c. e dell’art. 142 c.p.c.
La Corte ribadisce che il ritiro dell’atto da parte del destinatario sana per raggiungimento dello scopo l’eventuale nullità della notificazione.
Richiamato quale disciplina della notificazione ai residenti all’estero; la Corte però reputa decisivo il fatto del ritiro dell’atto, che rende sanata l’eventuale irregolarità del procedimento notificatorio.
art. 2, comma 2-bis, D.P.R. 917/1986
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunzione di residenza fiscale dei cittadini italiani trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
art. 58, comma 2, D.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla notifica e alla residenza estera del contribuente.
La Corte, cassata la sentenza, decide nel merito senza rinvio perché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In tema di notificazione degli atti tributari, il ritiro dell’atto da parte del destinatario costituisce fatto decisivo idoneo a dimostrare la piena conoscenza dell’atto e a sanare, per raggiungimento dello scopo, eventuali nullità del procedimento notificatorio.
- Ai fini dell’esame del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità può accogliere il motivo che censura l’omesso esame di un fatto materiale decisivo quando la sentenza impugnata non consideri un dato documentale e processualmente discusso direttamente incidente sull’esito della lite.
- Quando la questione dipende esclusivamente da un accertamento fattuale già compiuto e non sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
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