Cassazione Civile, Ordinanza n. 05460/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento in estensione di una società e di alcuni soci ritenuti illimitatamente responsabili in una società di fatto con la fallita. I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: 1) nullità o irregolarità della notifica dell'istanza di fallimento in estensione a uno dei soci residente all'estero; 2) violazione del contraddittorio per il sopravvenuto venir meno di una coerede della persona coinvolta, con asserita necessità di interruzione del giudizio; 3) insussistenza della società di fatto e del fondo comune, contestando la valutazione degli elementi istruttori; 4) errata valorizzazione dei rapporti con gli istituti di credito e del piano di risanamento; 5) contestazione dell'affermazione secondo cui lo stato di insolvenza non sarebbe stato adeguatamente censurato; 6) ulteriore censura sull'accertamento dell'insolvenza; 7) contestazione sull'accertamento dell'esistenza di un fondo comune. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il ricorso inammissibile per più ragioni, anzitutto per difetto di procura, poiché non risultava apposta al ricorso né in calce né a margine né su foglio separato. Ha inoltre rilevato che i motivi si fondavano sul vecchio testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non più vigente, che alcuni motivi erano privi di autosufficienza o non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata, e che altri miravano a ottenere una nuova valutazione di merito sui fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha evidenziato, come causa assorbente, il difetto di procura speciale valida in favore del difensore del ricorrente, difetto non sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c. secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite. Ha poi aggiunto ulteriori profili di inammissibilità: uso di un vizio motivazionale non più previsto nel testo vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; carenza di autosufficienza del primo motivo; mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata sul difetto di legittimazione; tentativo di sollecitare una rivalutazione del fatto su società di fatto, insolvenza e fondo comune. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito e le spese sono state poste a carico dell'avvocato che aveva proposto il ricorso senza effettivo conferimento della procura, con applicazione anche del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato nei motivi, ma la Corte non entra nel merito della dedotta nullità notificatoria perché il ricorso è dichiarato inammissibile
richiamato nei motivi per asserita violazione del contraddittorio
richiamato nei motivi per la pretesa interruzione del processo
richiamato nei motivi per la pretesa interruzione del processo
richiamato nei motivi per la dedotta nullità del procedimento
richiamato nei motivi in relazione alla contestazione della società di fatto e dei rapporti di direzione/controllo
richiamato nei motivi in relazione alla contestazione della società di fatto e dei rapporti di direzione/controllo
art. 67 l.f.
richiamato nei motivi insieme alle norme sulla società di fatto e sul fallimento
art. 147, comma 5, l.f.
norma richiamata per l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili in società di fatto
art. 10 l.f.
richiamato dalla Corte territoriale per escludere la necessità di audizione dell'erede nel fallimento entro l'anno dall'evento
art. 5 l.f.
richiamato con riguardo allo stato di insolvenza, ritenuto coperto da giudicato implicito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte rileva che i motivi si fondano sul vecchio testo del vizio motivazionale, non più vigente
richiamato per affermare il difetto di autosufficienza del ricorso
secondo le Sezioni Unite richiamate, non consente la sanatoria del difetto di procura in caso di ricorso proposto senza valido conferimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 147 l.f.
norma di riferimento per l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se il difensore agisce senza valida procura speciale apposta al ricorso, a margine, in calce o su foglio separato; tale vizio non è sanabile mediante il meccanismo di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c. nei casi considerati dalla giurisprudenza richiamata.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su una ragione autonoma e non censurata, il motivo è inammissibile.
- Nei ricorsi per cassazione, la deduzione di errores in procedendo non esonera dall'onere di autosufficienza: il ricorrente deve esporre in modo completo i fatti processuali e gli atti rilevanti per consentire il controllo di ammissibilità e di fondatezza.
- Non è consentito proporre in cassazione censure che mirano, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- I motivi di ricorso devono essere formulati secondo il vigente paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; il richiamo a un vizio motivazionale non più previsto determina inammissibilità delle doglianze formulate su quel modello.
- In tema di spese processuali, se l'impugnazione è proposta dal difensore senza effettivo conferimento della procura, le conseguenze economiche del giudizio ricadono sul difensore stesso, non sulla parte asseritamente rappresentata.
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