Cassazione Civile, Ordinanza n. 16952/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 emesso nei confronti di una società, fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore ex artt. 62-bis e 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, con ulteriori rilievi sulla percentuale di redditività dell’impresa, ritenuta troppo bassa rispetto al capitale movimentato. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente riducendo del 40% i maggiori ricavi accertati; la CTR aveva poi rigettato l’appello della società. In cassazione la società articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 62-bis e 62-sexies per mancata verifica effettiva delle gravi incongruenze e mancata considerazione delle critiche al rilievo fondato sugli studi di settore; 2) violazione dell’art. 62-quater per asserita nullità dell’accertamento, deducendo che l’Ufficio avrebbe interrotto illegittimamente il procedimento amministrativo formulando una proposta di mediazione con riduzione del 40% dei ricavi senza adeguata giustificazione, in luogo della richiesta di chiarimenti nel contraddittorio preventivo; 3) motivazione apparente della sentenza d’appello, per adesione alla decisione di primo grado senza esame dei motivi di gravame; 4) violazione degli artt. 62-bis e 62-sexies per erroneità dello studio di settore applicato, poiché lo scostamento sarebbe stato minimo (1,73%) e l’Ufficio non avrebbe provato ulteriori elementi presuntivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la motivazione della CTR, pur concisa, conteneva un nucleo di valutazione autonoma idoneo a rendere percepibile il fondamento della decisione e quindi non era meramente apparente; ha richiamato il principio secondo cui la motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, perché formulati in modo generico e senza trascrivere nel ricorso le parti degli atti processuali necessarie a comprendere le censure. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 62-bis del d.l. n. 331 del 1993
norma richiamata quale base del sistema degli studi di settore utilizzato per l’accertamento dei maggiori ricavi
art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993
norma richiamata quale fondamento dell’accertamento fondato su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli studi di settore
art. 62-quater del d.l. n. 331 del 1993
norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la nullità dell’atto impositivo a fronte dell’asserita interruzione illegittima del procedimento amministrativo e del contraddittorio preventivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata come vizio di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma richiamata come vizio di legittimità per nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 132, comma 3, n. 4, c.p.c.
norma richiamata in tema di contenuto della sentenza e sufficienza della motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
norma applicata per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel comma 1-quater per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di accertamento fondato sugli studi di settore, la decisione di merito non è censurabile per motivazione apparente quando il giudice esprima, anche sinteticamente, una valutazione autonoma che renda percepibile l’iter logico seguito e superi il minimo costituzionale di motivazione.
- La motivazione è apparente solo se, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e costringe l’interprete a integrarla con congetture.
- Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche e autosufficienti: doglianze generiche o prive della trascrizione degli atti rilevanti non consentono il controllo di legittimità e sono inammissibili.
- Quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado con argomentazione autonoma, sia pure concisa, non può dirsi violato l’obbligo di motivazione solo perché non vengono riprodotte analiticamente tutte le difese della parte.
- Il semplice richiamo a uno scostamento percentuale contenuto o alla pretesa insufficienza degli elementi presuntivi non basta, in sede di legittimità, se la censura non è articolata in modo puntuale e documentato sui passaggi processuali rilevanti.
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