Cassazione Civile, Ordinanza n. 11326/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia riguarda l'azione revocatoria fallimentare proposta per ottenere la dichiarazione di inefficacia di pagamenti, per complessivi euro 3.285.120,00, eseguiti nel cosiddetto semestre sospetto a favore della controparte a titolo di corrispettivo di forniture di vergella di rame. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che i pagamenti rientrassero in un termine d'uso idoneo a escluderne la revocabilità ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.f. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.f. per avere il giudice di merito valorizzato un ritardo medio nei pagamenti invece del ritardo di ciascun singolo pagamento rispetto alla scadenza pattuita; 2) violazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.f. e dell'art. 1362 c.c. per errata interpretazione dell'unicità del rapporto contrattuale e per avere distinto la fornitura di vergella di rame da altri rapporti tra le parti, ritenendo irrilevanti le diverse condizioni praticate in precedenza in altri contratti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nei numerosi solleciti di pagamento inviati dalla controparte durante il semestre sospetto, che avrebbero dimostrato l'insussistenza di un vero termine d'uso; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.f. per avere il giudice attribuito irrilevanza ai solleciti di pagamento e per avere valutato solo stralci delle comunicazioni anziché il loro testo integrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo eccentrico rispetto alla censura svolta in appello e comunque non confrontato con la reale motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato non solo il ritardo medio ma anche l'entità massima del ritardo, reputandolo non significativo e compatibile con il termine d'uso. Ha dichiarato infondato il secondo motivo perché la ricorrente non ha indicato specificamente quali canoni di ermeneutica contrattuale sarebbero stati violati e perché la valutazione della Corte d'appello si collocava nel giudizio di fatto riservato al merito. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo per difetto delle indicazioni richieste in presenza di 'doppia conforme'. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, osservando che le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono risolversi nella contestazione del prudente apprezzamento delle prove e che non era stata allegata l'utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o la violazione di regole legali di valutazione della prova. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, legge fallimentare
richiamato come base della domanda di revocatoria dei pagamenti eseguiti nel semestre sospetto.
art. 67, comma 3, lett. a), legge fallimentare
le corti di merito e la Cassazione lo applicano nel senso che i pagamenti non sono revocabili quando, in presenza di un uso/termine d'uso consolidato tra le parti, i pagamenti siano eseguiti e accettati secondo modalità ormai divenute esatto adempimento e non più ritardo significativo.
art. 1362 c.c.
invocato come canone ermeneutico per l'interpretazione delle pattuizioni contrattuali, ma la ricorrente non ha specificato quale regola interpretativa sarebbe stata violata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme senza le necessarie indicazioni comparative tra le due decisioni di merito.
artt. 115-116 c.p.c.
le doglianze non erano ammissibili perché non denunciavano l'utilizzo di prove non acquisite o la violazione di regole legali di prova, ma solo una diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti, l'esenzione prevista per i pagamenti eseguiti 'nei termini d'uso' richiede una verifica sostanziale del rapporto concreto: rileva se, nel corso del rapporto, le modalità di pagamento siano divenute un regolamento di fatto stabile e accettato dalle parti, tale da trasformare il ritardo originario in esatto adempimento.
- La valutazione della sussistenza di un termine d'uso è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura dei dati istruttori o una diversa misurazione dei ritardi.
- Il sindacato di legittimità sull'interpretazione contrattuale è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica; è inammissibile il motivo che non indichi specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo.
- In presenza di 'doppia conforme', il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto, non quando si contesti soltanto il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove acquisite.
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