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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19421/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GIP che, con rito abbreviato, aveva assolto l'imputato dai reati originariamente contestati (art. 640-bis cod. pen.) ritenendoli non più previsti dalla legge e configurando al più un illecito amministrativo. Il ricorrente deduceva che anche l'illecito amministrativo non sussisteva, perché le associazioni da lui rappresentate avevano svolto iniziative propedeutiche e, nonostante avessero aperto partita IVA dopo il 10/01/2019, possedevano i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto ex art. 25, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (sostegno alle attività danneggiate dall'emergenza Covid-19), essendo state costrette a non iniziare l'attività a causa della pandemia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, ai fini del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 D.L. 19/2020, fosse indispensabile che l'attività economica fosse effettivamente iniziata alla data del 1° gennaio 2019: nel caso di specie le associazioni facenti capo al Grazzini non erano titolari di partita IVA al 1/1/2019 e non avevano concretamente avviato le attività, ragion per cui mancavano i requisiti per beneficiare del contributo. La circostanza di preparativi successivi e l'apertura della partita IVA in epoca successiva non erano idonee a soddisfare il requisito temporale richiesto dalla norma. La Corte ha altresì confermato l'interpretazione richiamata nella circolare dell'Agenzia delle Entrate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 25)

    «Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA»

    Il contributo spetta ai titolari di partita IVA che hanno avuto una riduzione del fatturato (aprile 2020 vs aprile 2019) e, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, è richiesto che l'attività fosse già iniziata alla data del 1/1/2019; l'apertura della partita IVA successiva non è di per sé sufficiente se l'attività non era concretamente avviata a quella data.

  • art. 316-ter cod. pen.

    Norma penalmente rilevante richiamata nella sentenza di primo grado come nuova qualificazione dei fatti; tuttavia la Corte ha ritenuto che i fatti non configurassero reato penale ma, se del caso, un illecito amministrativo, e nel caso di specie neppure il presunto illecito amministrativo aveva i requisiti.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Capo di imputazione originario relativo a frode informatica o indebita percezione di contributi; la modificazione della qualificazione giuridica dei fatti è stata oggetto della pronuncia di primo grado e dell'impugnazione.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23)

    Norma richiamata per le modalità di svolgimento dell'udienza in camera di consiglio (disciplinando lo svolgimento delle udienze in particolari forme durante l'emergenza).

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione alla conversione dell'atto di impugnazione (procedura di impugnazione dell'imputato).

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate (applicativa dell'art. 25 D.L. 34/2020)

    Interpretazione amministrativa che conferma come, ai fini del contributo, sia irrilevante che il rilascio della partita IVA sia avvenuto dopo il 10/01/2019, purché l'attività fosse comunque iniziata alla data del 1/1/2019; in assenza di avvio dell'attività a quella data il requisito non è soddisfatto.

Massime di principio

  • Per beneficiare di agevolazioni o contributi collegati alle perdite causate dall'emergenza Covid-19, la legge può richiedere non solo l'esistenza di una partita IVA, ma anche che l'attività sia stata effettivamente avviata entro una precisa data di riferimento (qui il 1/1/2019).
  • La mera effettuazione di 'preparativi' o di atti propedeutici successivi non sostituisce l'effettivo avvio dell'attività richiesto dalla norma; la valutazione è fattuale e richiede prove dell'effettivo esercizio dell'attività entro la data indicata.
  • L'apertura della partita IVA in epoca successiva alla data di riferimento può essere irrilevante se la norma richiede l'effettivo esercizio dell'attività a una data anteriore; l'interpretazione amministrativa (es. circolari) può chiarire aspetti applicativi, ma non può estendere i requisiti oltre quanto previsto dalla legge.
  • Se il giudice di merito accerta l'assenza dei requisiti di legge per l'ottenimento di un contributo, l'animus o le intenzioni dell'interessato (es. volontà di iniziare un'attività) non sono sufficienti a qualificare il fatto come legittimo o a ribaltare la decisione.
  • In sede di impugnazione, i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese e, se previsto, al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando la qualificazione dei fatti passa da reato penale a possibile illecito amministrativo, resta necessario verificare che anche l'illecito amministrativo abbia i requisiti di legge; in mancanza, l'azione sanzionatoria (penale o amministrativa) non può essere sostenuta.

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