Cassazione Penale, Sentenza n. 17222/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato la declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela limitatamente al capo B) (art.455 cod. pen.), sostenendo che il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile la remissione di querela a un reato che rimane procedibile d'ufficio e quindi non estinguibile per tale causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che, nonostante le modifiche introdotte dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 che hanno reso perseguibili a querela taluni reati, il reato di cui al capo B) (art.455 cod. pen.) resta procedibile d'ufficio. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al capo B) e rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania. La Corte ha inoltre chiarito i criteri per individuare il giudice del rinvio in relazione alle modifiche legislative e alla natura del procedimento (ricorso immediato ex art.569 comma quarto quando l'azione penale è esercitata con richiesta di rinvio a giudizio).
Norme richiamate
Il reato contestato al capo B) è procedibile d'ufficio; pertanto non può essere estinto per remissione di querela.
Articolo relativo al capo A); nel provvedimento di primo grado il Tribunale aveva dichiarato estinto il reato al capo A) per remissione di querela (parte non impugnata dal PM nel ricorso in esame).
Ha modificato la procedibilità di taluni reati rendendoli perseguibili a querela; impone al giudice di verificare la natura della procedibilità anche per fatti anteriori alla riforma.
Secondo la Corte, il giudice deve accertare l'esistenza della querela nelle ipotesi di procedibilità a querela, anche per reati commessi prima della modifica normativa.
Cass. n.22641 del 2023, Rv. 284749
Giurisprudenza richiamata che conferma l'applicabilità delle nuove regole sulla procedibilità a querela anche ai fatti commessi anteriormente alla riforma.
art. 593 comma secondo cod. proc. pen. (modificato dalla L. 9/8/2024, n.114)
Stabilisce limiti all'appellabilità da parte del PM contro sentenze di proscioglimento per reati procedibili con citazione diretta (art.550), incidendo sulle possibilità di impugnazione e sull'individuazione del rimedio e del giudice competente.
Regola l'esercizio dell'azione penale con citazione diretta; quando l'azione è esercitata con citazione diretta il ricorso per cassazione del PM può essere l'unico rimedio impugnatorio previsto.
art. 569 comma quarto cod. proc. pen.
Norma sul ricorso immediato; quando il ricorso è immediato ai sensi di questa disposizione, il giudice del rinvio è la Corte d'appello (applicabile al caso in cui l'azione penale si esercita con richiesta di rinvio a giudizio).
Elenca i vizi impugnabili in cassazione; la Corte precisa che il ricorso del PM può essere proposto per i vizi previsti da tale articolo quando ammesso.
Ha modificato la disciplina dell'appello/impugnazioni (in particolare art.593 c.2), con effetti sulle possibilità di impugnazione del PM contro proscioglimenti.
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato solo se il fatto è procedibile a querela; se il reato resta procedibile d'ufficio la remissione non ha effetto estintivo.
- Dopo le modifiche legislative (d.lgs.150/2022), il giudice deve sempre verificare la natura della procedibilità (a querela o d'ufficio) anche per fatti commessi anteriormente alla riforma prima di dichiarare l'estinzione per remissione.
- Il Pubblico ministero può impugnare con ricorso per cassazione decisioni che ritiene illegittime nei limiti previsti dalla normativa sulle impugnazioni; le modifiche normative possono lasciare al ricorso per cassazione l'unico rimedio per il PM in determinate ipotesi (art.550/593).
- In caso di annullamento con rinvio, occorre individuare correttamente il giudice competente: se il ricorso è un ricorso immediato ex art.569 comma quarto (es. quando l'azione è esercitata con richiesta di rinvio a giudizio), il rinvio deve essere disposto alla Corte d'appello; altrimenti il rinvio è al giudice di primo grado.
- Prima di dichiarare l'estinzione del reato per remissione, è buona prassi verificare la compatibilità della remissione con la disciplina vigente e con la giurisprudenza applicabile, considerando eventuali modifiche legislative intervenute successivamente al fatto.
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