Cassazione Civile, Ordinanza n. 37984/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di accesso e controllo della Guardia di Finanza, veniva contestato a un soggetto che aveva intrattenuto rapporti di collaborazione con una società sammarinese operante nella vendita di articoli di cancelleria, ritenuta dall'Ufficio stabilmente organizzata in Italia, di aver svolto attività commerciale in Italia senza idonea documentazione contabile e senza aver dichiarato integralmente i compensi percepiti. L'Ufficio notificava avvisi di accertamento per più annualità, recuperando a tassazione ricavi, IVA, IRAP, addizionali e contributi previdenziali. In primo grado la CTP annullava gli atti, escludendo anche l'IVA perché riteneva che le operazioni rientrassero nella non imponibilità prevista per talune prestazioni con committenza internazionale ex art. 9 d.P.R. n. 633 del 1972. La CTR confermava. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente posto a carico dell'Ufficio la prova contraria, invece di pretendere dal contribuente la dimostrazione dei presupposti della deroga al regime ordinario di territorialità dell'IVA, e aveva trascurato il quadro probatorio contrario offerto dall'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, in tema di IVA, l'onere di provare i presupposti della deroga al regime di territorialità grava sul contribuente che invoca la non imponibilità. La CTR, invece, aveva erroneamente richiesto all'Ufficio una prova contraria sulla pretesa operatività extra-UE della società estera, senza considerare adeguatamente che l'attività era stata svolta in Italia e senza valutare in modo coerente gli indici fattuali raccolti dall'Ufficio. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria per un nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 7 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972
sono le norme sull'IVA richiamate per contestare la decisione di merito sulla territorialità e sulla non imponibilità delle operazioni.
art. 9, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972
la non imponibilità prevista dalla disposizione non opera automaticamente: chi la invoca deve dimostrarne i presupposti concreti.
l'onere della prova dei fatti costitutivi della deroga al regime ordinario di imposizione grava sul contribuente che chiede di beneficiarne.
Massime di principio
- In materia di IVA, l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano una deroga al regime ordinario di territorialità o di imponibilità grava sul contribuente che invoca il beneficio.
- Il giudice di merito non può ribaltare tale riparto probatorio ponendo a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare l'inesistenza dei presupposti della non imponibilità.
- La valutazione della non imponibilità richiede un esame complessivo e coerente di tutti gli elementi istruttori disponibili; non è sufficiente valorizzare in modo apodittico un solo dato formale, come la sede estera del soggetto coinvolto.
- Se il giudice di merito omette di confrontarsi con indici fattuali contrari offerti dall'Ufficio, la decisione è censurabile per violazione delle regole sull'onere della prova e per falsa applicazione della disciplina IVA.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37847/2022 del 28/12/2022
- ordinanza_civile · 28 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37849/2022 del 28/12/2022
- ordinanza_civile · 28 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37853/2022 del 28/12/2022
- ordinanza_civile · 28 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37854/2022 del 28/12/2022
- ordinanza_civile · 28 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37855/2022 del 28/12/2022
- ordinanza_civile · 28 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37856/2022 del 28/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →