Sentenza n. 1357/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto di irricevibilità dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno a favore di -OMISSIS-, nato in -OMISSIS- il -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Roma in data 26.09.2025 e notificato in data 09/12/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla mancata produzione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 24 ottobre 2024 con visto nazionale di tipo D per lavoro subordinato, ha impugnato il decreto della Questura di Roma del 26 settembre 2025, notificato il 9 dicembre 2025, deducendone l'illegittimità perché la mancata stipula del contratto di soggiorno sarebbe dipesa dall'inadempimento della Prefettura di Roma, che non lo avrebbe convocato presso lo Sportello unico per l'immigrazione nonostante la trasmissione della documentazione necessaria. Ha sostenuto, quindi, che non gli sarebbe imputabile il mancato completamento dell'iter amministrativo per il rilascio del permesso di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, in assenza del contratto di soggiorno da stipulare presso l'UTG competente, il diniego o l'irricevibilità della richiesta di permesso di soggiorno costituisca atto dovuto e vincolato. Il lavoratore avrebbe dovuto previamente registrare l'ingresso presso lo Sportello unico che aveva rilasciato il nulla osta e sottoscrivere il contratto di soggiorno; solo dopo tale verifica sarebbe stato possibile presentare la richiesta del permesso tramite il kit postale. La Questura ha pertanto correttamente respinto una richiesta presentata al di fuori dell'iter previsto dagli artt. 21, 22 e 24 del d.lgs. 286/1998 e dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999. Il TAR ha inoltre rilevato che il nulla osta all'ingresso era stato revocato dalla Prefettura-Sportello unico con provvedimento del 28 maggio 2025, non impugnato, in ragione della mancata dimostrazione del requisito economico del datore di lavoro e di ulteriori irregolarità, tra cui la mancata documentazione dell'idoneità alloggiativa, l'assenza della richiesta al centro per l'impiego e il mancato rispetto del termine di otto giorni per la registrazione del primo ingresso. La carenza del requisito economico del datore di lavoro è stata ritenuta, di per sé, sufficiente a giustificare il provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
artt. 21, 22 e 24 d.lgs. 286/1998
Disciplinano l'ingresso e l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato dello straniero, imponendo il completamento dell'iter amministrativo relativo al nulla osta e al contratto di soggiorno prima della richiesta del permesso di soggiorno.
art. 22, commi 5-ter, 5-quater e 6, d.lgs. 286/1998
Il contratto di soggiorno e gli adempimenti successivi all'ingresso costituiscono presupposti della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno; la revoca del nulla osta può conseguire alla mancata osservanza degli adempimenti previsti.
art. 24-bis, comma 4, d.lgs. 286/1998
Richiede la dimostrazione del requisito economico del datore di lavoro; la sua mancanza può determinare l'inammissibilità della domanda e la revoca del nulla osta.
Regolano gli adempimenti relativi al contratto di soggiorno, all'ingresso del lavoratore e alla successiva richiesta del permesso di soggiorno.
Massime di principio
- La richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata senza la previa sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione è irricevibile o comunque non accoglibile, poiché proposta al di fuori dell'iter amministrativo previsto dalla disciplina dell'immigrazione.
- A fronte della mancata produzione del contratto di soggiorno e dell'omesso completamento degli adempimenti successivi all'ingresso, la Questura esercita un potere vincolato e non può rilasciare il permesso di soggiorno richiesto in deroga alla procedura legale.
- La revoca del nulla osta all'ingresso, non impugnata, costituisce un presupposto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno; è sufficiente, in particolare, la mancata dimostrazione del requisito economico del datore di lavoro previsto dalla disciplina applicabile.
- L'inosservanza degli adempimenti procedurali successivi all'ingresso, inclusa la registrazione presso lo Sportello unico entro il termine previsto, può concorrere a giustificare la revoca del nulla osta e il conseguente diniego del titolo di soggiorno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 177/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 178/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 179/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 182/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →