Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18900/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/06/2021 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza presentata ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 per l'affidamento in prova terapeutico. Il ricorrente contestava la interpretazione secondo cui, quando il cumulo delle pene produce una pena residua superiore ai quattro anni (fine pena 28/05/2027), non è consentita la "scissione virtuale" del cumulo per imputare a reati già esplicati la quota di pena relativa ai reati ostativi (art. 4-bis), sostenendo che tale indirizzo giurisprudenziale sarebbe in contrasto con principi costituzionali (artt. 3 e 27 Cost.) e con orientamenti favorevoli allo scioglimento del cumulo e chiedendo, in subordine, rimessione alle Sezioni Unite o sollevazione di questione di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui l'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 non consente la scissione virtuale del cumulo per consentire l'accesso all'affidamento terapeutico quando la pena da espiare sia superiore ai quattro anni qualora il titolo esecutivo comprenda reati di cui all'art. 4-bis. Ha ritenuto corretta l'applicazione di tale principio nell'ordinanza impugnata, ha escluso la necessità di rimessione alle Sezioni Unite e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 94

    La norma determina i limiti di pena per l'accesso all'affidamento in prova terapeutico (fino a sei anni, ovvero quattro anni se il titolo esecutivo comprende reati ostativi ai sensi dell'art. 4-bis) e, secondo la giurisprudenza consolidata, non consente la "scissione virtuale" del cumulo per imputare a reati già esplicati la quota necessaria a rientrare nel requisito quantitativo di accesso.

  • art. 4-bis ord. pen. (richiamato: legge 26 luglio 1975 n. 354, art. 4-bis)

    I reati ostativi indicati nell'art. 4-bis comportano una diversa modalità di valutazione ai fini dell'accesso alle misure alternative; quando il titolo esecutivo comprende tali reati la soglia per l'accesso può essere più restrittiva (quattro anni) e la presenza di pena residua superiore a tale soglia impedisce la virtuale scissione del cumulo.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74

    Reati in materia di stupefacenti menzionati nel cumulo: la loro presenza nel titolo esecutivo è rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 94 e della disciplina degli ostativi.

  • Costituzione, artt. 3, 27, 32

    La questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione a tali articoli (uguaglianza, funzione rieducativa della pena, tutela della salute) è stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto giustificata e non assoluta la diversa disciplina di accesso all'affidamento per i titoli esecutivi contenenti reati ostativi.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Disposizione che prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Non è ammessa la "scissione virtuale" del cumulo delle pene per far rientrare il residuo di pena nei limiti di accesso all'affidamento in prova terapeutico quando il titolo esecutivo comprende reati ostativi (art. 4-bis): il conteggio della pena residua si considera sul cumulo complessivo.
  • Se la pena residua da espiare è superiore ai quattro anni e nel titolo esecutivo figurano reati ostativi, l'accesso all'affidamento terapeutico è escluso in base all'interpretazione consolidata dell'art. 94 d.P.R. 309/1990; la soglia generale è sei anni, ma scende a quattro anni se vi sono reati ostativi come da art. 4-bis.
  • Le questioni di legittimità costituzionale che deducano violazioni degli artt. 3, 27 e 32 Cost. rispetto all'art. 94 DPR 309/1990 sono, alla luce della giurisprudenza di legittimità, difficilmente fondanti e possono essere dichiarate manifestamente infondate quando la norma offre una diversa modalità di accesso giustificata dalla gravità dei reati ostativi.
  • In pratiche simili è preferibile valutare: a) se il titolo esecutivo effettivamente comprende reati ostativi; b) il calcolo esatto della pena residua sul cumulo; c) la sussistenza di elementi nuovi o vizi procedurali nel cumulo che possano giustificare una richiesta di riesame diversa dall'istanza di accesso al beneficio; d) altre misure alternative o istanze successivamente proponibili qualora si riduca la pena residua.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.