Cassazione Penale, Sentenza n. 7212/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Noli era stato condannato per la contravvenzione di cui all'art.116 d.lgs. 30/4/1992 n.285 (guida senza patente, patente revocata in data 27/04/2015) a seguito di giudizio abbreviato del Tribunale e conferma in appello. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione rilevando che il reato si era estinto per prescrizione (fatto accertato il 27/01/2017) e che la Corte d'appello non avrebbe dichiarato l'estinzione; ha altresì censurato la motivazione sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione: ha stabilito che, per la contravvenzione accertata il 27/01/2017, al momento della pronuncia di appello (10/11/2022) era decorso il termine massimo di prescrizione applicabile (cinque anni, sulla base del combinato degli artt.157, comma 1 e 161, comma 1, cod.pen.). Ha precisato che la recidiva evocata in sede di merito, essendo riferita a reiterazione di illecito di rilevanza essenzialmente amministrativa, non innalza il termine di prescrizione ai sensi dell'art.161, comma 2, cod.pen. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art.116 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)
Norma che configura la contravvenzione per guida senza titolo abilitativo (anche in caso di patente revocata) e prevede effetti penali in presenza di reiterazione entro il biennio; la Corte ha applicato tale norma quale norma sostanziale del fatto contestato.
Richiamato per la determinazione del termine di prescrizione applicabile alla contravvenzione; in combinato con l'art.161 comma 1 ha portato alla determinazione del quinquennio considerato dalla Corte.
art.161, comma 1 e comma 2, cod.pen.
Il comma 1 concorre alla determinazione del termine massimo di prescrizione applicabile; il comma 2 riguarda l'eventuale maggiorazione del termine per circostanze aggravanti: la Corte ha ritenuto che la recidiva invocata non comportasse un innalzamento del termine perché si trattava di recidiva riferita a illeciti di per sé amministrativi rilevanti penalmente solo nella specifica ipotesi della ripetizione entro il biennio (art.116 comma 15 C.d.S.).
art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.
Norma processuale che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge, inclusa la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione non dichiarata dal giudice di merito; la Corte ha confermato l'ammissibilità di tale motivo.
Giurisprudenza: Sez. U., n.12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Citata come principio di ammissibilità secondo cui è possibile dedurre in Cassazione l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La prescrizione si calcola sulla base della data di accertamento del reato; se, al momento della pronuncia impugnata, è decorso il termine di prescrizione applicabile, il reato si estingue e la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
- Per le contravvenzioni va verificato il termine massimo di prescrizione risultante dall'applicazione combinata degli artt.157 e 161 cod.pen.; in casi analoghi la Corte può ritenere estinta la fattispecie quando sia decorso il quinquennio indicato.
- La recidiva che abbia natura prevalentemente amministrativa e rilevi penale solo per la reiterazione entro un biennio (come previsto dall'art.116 C.d.S.) non necessariamente innalza il termine di prescrizione ai sensi dell'art.161, comma 2, cod.pen.; occorre valutare se la recidiva costituisca una causa di aggravamento rilevante ai fini della prescrizione.
- È ammissibile dedurre in Cassazione, anche con unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione non dichiarata dai giudici di merito; in tal caso la Suprema Corte può annullare la sentenza senza rinvio.
- Nelle situazioni simili è essenziale documentare con precisione la data del fatto, verificare eventuali cause di sospensione o interruzione della prescrizione e accertare se aggravanti o continuazioni possano incidere sul computo del termine.
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