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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7212/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Noli era stato condannato per la contravvenzione di cui all'art.116 d.lgs. 30/4/1992 n.285 (guida senza patente, patente revocata in data 27/04/2015) a seguito di giudizio abbreviato del Tribunale e conferma in appello. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione rilevando che il reato si era estinto per prescrizione (fatto accertato il 27/01/2017) e che la Corte d'appello non avrebbe dichiarato l'estinzione; ha altresì censurato la motivazione sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione: ha stabilito che, per la contravvenzione accertata il 27/01/2017, al momento della pronuncia di appello (10/11/2022) era decorso il termine massimo di prescrizione applicabile (cinque anni, sulla base del combinato degli artt.157, comma 1 e 161, comma 1, cod.pen.). Ha precisato che la recidiva evocata in sede di merito, essendo riferita a reiterazione di illecito di rilevanza essenzialmente amministrativa, non innalza il termine di prescrizione ai sensi dell'art.161, comma 2, cod.pen. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art.116 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)

    Norma che configura la contravvenzione per guida senza titolo abilitativo (anche in caso di patente revocata) e prevede effetti penali in presenza di reiterazione entro il biennio; la Corte ha applicato tale norma quale norma sostanziale del fatto contestato.

  • art.157, comma 1, cod.pen.

    Richiamato per la determinazione del termine di prescrizione applicabile alla contravvenzione; in combinato con l'art.161 comma 1 ha portato alla determinazione del quinquennio considerato dalla Corte.

  • art.161, comma 1 e comma 2, cod.pen.

    Il comma 1 concorre alla determinazione del termine massimo di prescrizione applicabile; il comma 2 riguarda l'eventuale maggiorazione del termine per circostanze aggravanti: la Corte ha ritenuto che la recidiva invocata non comportasse un innalzamento del termine perché si trattava di recidiva riferita a illeciti di per sé amministrativi rilevanti penalmente solo nella specifica ipotesi della ripetizione entro il biennio (art.116 comma 15 C.d.S.).

  • art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.

    Norma processuale che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge, inclusa la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione non dichiarata dal giudice di merito; la Corte ha confermato l'ammissibilità di tale motivo.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n.12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Citata come principio di ammissibilità secondo cui è possibile dedurre in Cassazione l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La prescrizione si calcola sulla base della data di accertamento del reato; se, al momento della pronuncia impugnata, è decorso il termine di prescrizione applicabile, il reato si estingue e la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
  • Per le contravvenzioni va verificato il termine massimo di prescrizione risultante dall'applicazione combinata degli artt.157 e 161 cod.pen.; in casi analoghi la Corte può ritenere estinta la fattispecie quando sia decorso il quinquennio indicato.
  • La recidiva che abbia natura prevalentemente amministrativa e rilevi penale solo per la reiterazione entro un biennio (come previsto dall'art.116 C.d.S.) non necessariamente innalza il termine di prescrizione ai sensi dell'art.161, comma 2, cod.pen.; occorre valutare se la recidiva costituisca una causa di aggravamento rilevante ai fini della prescrizione.
  • È ammissibile dedurre in Cassazione, anche con unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione non dichiarata dai giudici di merito; in tal caso la Suprema Corte può annullare la sentenza senza rinvio.
  • Nelle situazioni simili è essenziale documentare con precisione la data del fatto, verificare eventuali cause di sospensione o interruzione della prescrizione e accertare se aggravanti o continuazioni possano incidere sul computo del termine.

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