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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44199/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto ex art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso), contestando la sussistenza dei gravi indizi e, in particolare, la qualificazione dell'attività come associazione "confederale" e l'attribuzione ai due fratelli di un ruolo apicale/dirigenziale. Hanno criticato la attendibilità e la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e richiamato la sentenza di assoluzione del GUP del 7/10/2019 sostenendo che essa renderebbe inidonee successive iniziative cautelari. Hanno inoltre invocato violazioni con riferimento all'art. 74 DPR 309/1990 (in parte come premessa dogliante), e contestato la valutazione complessiva degli indizi da parte del Tribunale.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi ritenendo che le doglianze fossero per lo più ricostruzioni fattuali e valutative già esaminate e corrette dal Tribunale del riesame. La Corte ha condiviso che la base indiziaria risultava rafforzata da più collaboratori di giustizia (Schisa, D'Amico, Rolletta, Pipolo, Costabile, oltre al contributo precedente di Capasso), dalle risultanze sull'operatività del gruppo nel narcotraffico e dalla partecipazione alla confederazione; ha ritenuto non preclusiva l'assoluzione di primo grado non definitiva e ha escluso che le censure fossero tali da consentire un controllo di legittimità sul merito in sede di cassazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza dispone inoltre la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario. La decisione non ha comportato la remissione in libertà dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Fondamento per il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare da parte del Tribunale del riesame; richiamato come norma procedurale che legittima il controllo cautelare

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto contestato (associazione di tipo mafioso/associazione confederale); la Corte ha ritenuto che sussistessero gravi indizi in ordine alla partecipazione e alla funzione direttiva dei ricorrenti

  • art. 74 DPR n. 309/1990

    Richiamato dalla difesa nella censura iniziale (collegato alla materia degli stupefacenti); la Corte osserva però che le doglianze miravano in realtà alla contestazione dell'associazione ex art. 416-bis

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti di rappresentazione dei motivi di impugnazione in cassazione; la Corte richiama il necessario rispetto dei limiti formali nella esposizione dei motivi

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione come criterio formale per la struttura della motivazione del Tribunale del riesame; la motivazione deve consentire il controllo di legittimità nella misura consentita

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto al modello motivazionale cui si ispira il provvedimento cautelare (articolazione della motivazione fondata su indizi)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e il versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario dell'eventuale decisione che non comporta rimessione in libertà; applicata per comunicare la decisione al carcere

Massime di principio

  • In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari non è consentito rimettere totalmente in discussione le valutazioni di fatto già compiute dal giudice di merito: le censure devono far emergere vizi di legittimità o di motivazione e non semplici alternative interpretative
  • La 'parcellizzazione' degli elementi indiziari e critiche generiche alla attendibilità dei collaboratori di giustizia, senza indicare vizi specifici di diritto o contraddizioni puntuali, è generalmente insufficiente per ottenere l'annullamento di misure cautelari
  • Una sentenza di assoluzione di primo grado non impedisce automaticamente ulteriori iniziative cautelari, specie se non definitiva e se successivamente emergono nuove acquisizioni probatorie relative a periodi successivi
  • Per contestare l'attribuzione del ruolo di capo in un'associazione di tipo mafioso è necessario mostrare l'assenza di elementi che attestino l'effettivo esercizio di potere e la riconoscibilità del ruolo, sia all'interno del sodalizio sia all'esterno; accuse generiche non convincono il giudice
  • La presenza di plurime dichiarazioni di collaboratori, soprattutto se riferite a periodi successivi alle indagini già esaminate, può colmare lacune probatorie precedenti e rafforzare il quadro indiziario in fase cautelare
  • Le doglianze sul piano probatorio devono essere formulate in modo da consentire alla Corte di verificare la congruenza logica e giuridica della motivazione del giudice del riesame; altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile

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