Cassazione Penale, Sentenza n. 44159/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava che il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela, dopo che il crime (furto ex artt. 624 e 625 n.2 c.p.) era divenuto perseguibile a querela per effetto del d.lgs. 10/10/2022 n.150. La Procura sosteneva che il PM avrebbe potuto operare una contestazione suppletiva ai sensi dell'art.517 c.p.p. introducendo l'aggravante dell'art.625 n.7 c.p. (furto ai danni di pubblico servizio) così da rendere il reato procedibile d'ufficio, e inoltre che l'aggravante fosse comunque già implicitamente contestata nel capo di imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: (1) ai sensi dell'art.85 del d.lgs. n.150/2022 il termine per proporre querela decorreva dalla data di entrata in vigore della riforma e tale querela non è stata presentata; l'assenza sopravvenuta della condizione di procedibilità impone l'immediata declaratoria di improcedibilità ex art.129 c.p.p. e preclude qualsiasi ulteriore attività processuale; pertanto la contestazione suppletiva del PM non poteva essere utilmente operata in un momento in cui l'azione penale non era più proseguibile. (2) Quanto al merito dell'aggravante ex art.625 n.7 c.p., il capo d'imputazione non la descriveva né la richiamava espressamente né delineava la specifica natura della cosa sottratta, sicché mancando la necessaria correlazione tra accusa e sentenza (art.521 c.p.p.) non poteva ritenersi legittimamente contestata e quindi non poteva essere valorizzata in sentenza.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (art.2, comma 1, lett.i) e art.85)
Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato
La modifica ha reso procedibile a querela la fattispecie in questione; per i fatti anteriori alla riforma opera un termine transitorio che fa decorrere il termine per la querela dalla data di entrata in vigore se la persona offesa era a conoscenza del fatto. In mancanza di querela entro tale termine la condizione di procedibilità viene meno.
art. 624 e art. 625 n.2 e n.7 cod. pen.
Art.624-625: fattispecie di furto e aggravanti. In particolare, la n.7 è l'aggravante ad effetto speciale quando la res è destinata a pubblico servizio (rilevanza per furto di energia elettrica). La Corte ha precisato che l'idoneità astratta dell'aggravante non è contestata, ma la sua applicazione richiede che sia tempestivamente e adeguatamente contestata.
Riconosce al Pubblico Ministero la facoltà di procedere a contestazioni suppletive; tuttavia la Corte osserva che tale potere è precluso o esaurito se la nuova contestazione interviene quando l'azione penale è già estinta o non più proseguibile (p.es. per improcedibilità), sicché la contestazione suppletiva non può 'far rivivere' un'azione già divenuta impossibile.
Imposta l'obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente l'improcedibilità o l'estinzione dell'azione quando sussiste una causa che impedisce la prosecuzione del processo; è norma di economia processuale e tutela della ragionevole durata del processo.
Principio di correlazione tra fatto ascritto e fatto ritenuto in sentenza: il giudice non può ritenere sussistente un fatto diverso o non adeguatamente prospettato nell'imputazione senza aver prima consentito il necessario contraddittorio e la possibilità di difesa.
Corte EDU, sentenza Drassich c. Italia (dic.2007)
Principio di equità processuale (art.6 CEDU) che implica il diritto della difesa a conoscere la fattispecie contestata e a poterla confrontare, richiamato come fonte interpretativa per la correlazione imputazione/sentenza.
Massime di principio
- Quando una modifica legislativa rende un reato perseguibile a querela, per fatti commessi anteriormente opera il termine transitorio: se la persona offesa non presenta la querela nel termine decorrerà la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale.
- La sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità (es. assenza di querela nel termine) impedisce qualsiasi ulteriore attività processuale e impone al giudice la declaratoria immediata di improcedibilità ex art.129 c.p.p.
- Il potere del PM di introdurre contestazioni suppletive ex art.517 c.p.p. non può essere usato per 'rimettere in vita' un'azione penale già estinta o comunque non più proseguibile per improcedibilità; la contestazione suppletiva non prevale sull'obbligo di declaratoria dell'improcedibilità.
- Per poter ritenere in sentenza un'aggravante occorre che essa sia adeguatamente prospettata nell'imputazione, con riferimento normativo o con una descrizione fattuale tale da permettere l'esercizio della difesa; la mera indicazione della persona offesa (es. "gestore") non è sufficiente.
- In caso di dubbi sull'appropriatezza di una contestazione suppletiva (p.es. per modifiche della prescrizione o per aggravanti), la giurisprudenza è stata e resta non del tutto uniforme: va valutato se la nuova contestazione interviene mentre il reato è ancora perseguibile o dopo che è sopravvenuta una causa di estinzione/improcedibilità.
- Prassi consigliata: il PM, quando possibile, deve provvedere a tempestive contestazioni o assicurarsi che sussista la querela nel termine transitorio; la difesa deve vigilare sulla correttezza formale del capo d'imputazione e, se manca correlazione, chiedere la declaratoria di improcedibilità o la esclusione dell'aggravante.
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