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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44161/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giovanni Cerullo per il reato di furto (artt. 624 e 625 n.2 cod. pen.) in quanto, a seguito della modifica legislativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, la fattispecie era divenuta procedibile a querela e non era stata presentata querela nel termine transitorio. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto tardiva e priva di efficacia la contestazione suppletiva, operata dal P.M., dellaggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. Il Procuratore ha dedotto violazione della legge penale e processuale, chiedendo che fosse consentita la contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p. e sostenendo che laggravante era comunque desumibile dal capo di imputazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha confermato che la modifica normativa di cui al d.lgs. 150/2022 ha reso il reato procedibile a querela e che non era stata presentata querela nel termine previsto dall'art. 85 del decreto. Ha richiamato il principio per cui il difetto, anche sopravvenuto, della condizione di procedibilita preclude qualsiasi attività processuale e comporta l'obbligo, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., di dichiarare immediatamente limprocedibilità. Di conseguenza il potere del P.M. di contestare suppletivamente ai sensi dell'art. 517 c.p.p. non può essere esercitato per far proseguire unazione penale divenuta non procedibile. Inoltre la Corte ha ritenuto che laggravante prevista dall'art. 625 n.7 cod. pen. non fosse sufficientemente emersa dallatto di accusa (mancanza di riferimento normativo o descrizione della specifica natura della res), con conseguente violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza (art. 521 c.p.p.). Sentenza confermata: non doversi procedere.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    comma 3 (modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

    La modifica ha reso la fattispecie procedibile a querela; per i fatti anteriori lart. 85 del d.lgs. 150/2022 fa decorrere il termine per la querela dalla data di entrata in vigore se la persona offesa era già a conoscenza del fatto

  • art. 625 cod. pen.

    La n.2 era laggravante contestata originariamente; la n.7 (res destinata a pubblico servizio) è stata oggetto di contestazione suppletiva ma è stata ritenuta non adeguatamente delineata nellatto di accusa e quindi non potuta essere valorizzata in sentenza

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    art.2 comma 1 lett. i) e art.85

    Ha modificato la procedibilita di taluni reati rendendoli perseguibili a querela e ha disciplinato la decorrenza del termine per la querela per i fatti commessi prima della entrata in vigore

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Attribuisce al pubblico ministero la facoltà di contestazione suppletiva; tuttavia tale potere non può essere utilizzato per far proseguire lazione quando sussiste una causa di improcedibilità o il reato è estinto

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Impone lobbligo per il giudice di dichiarare immediatamente limprocedibilità o le cause di non punibilità, precludendo ulteriori attività processuali quando la condizione di procedibilità manca

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza: il giudice non può ricondurre la condotta ad una diversa fattispecie aggravata non adeguatamente contestata senza aver assicurato il contraddittorio

  • artt. 336 e 337 cod. proc. pen.

    Norme relative alla querela e alle modalita di presentazione; nel termine transitorio non è stata depositata querela valutabile ai sensi di tali articoli

  • Costituzione

    Richiama la finalità della ragionevole durata del procedimento e la necessità di economie processuali, coerente con lobbligo di declaratoria immediata previsto dallart. 129 c.p.p.

  • Convenzione Europea dei Diritti dellUomo

    art.6 par.3 lett. a) e b)

    Fornisce criteri interpretativi sul diritto di difesa e sul contraddittorio, che impongono che una diversa qualificazione della fattispecie sia previamente sottoposta al contraddittorio

Massime di principio

  • Quando una riforma legge rende un reato procedibile solo a querela, per fatti anteriori va verificato il termine transitorio: in mancanza della querela entro tale termine lazione penale è improcedibile
  • Lassenza originaria o sopravvenuta della condizione di procedibilita preclude qualsiasi ulteriore attività processuale; il giudice deve dichiarare immediatamente limprocedibilita ai sensi dellart. 129 c.p.p.
  • Il potere del Pubblico Ministero di operare contestazioni suppletive ai sensi dellart. 517 c.p.p. non può essere usato per ovviare a una condizione di procedibilita mancata o per far rivivere un reato estinto
  • Per poter ritenere in sentenza unaggravante non originariamente enunciata, lattività accusatoria deve contenere una descrizione adeguata della fattispecie o il riferimento normativo, in modo da garantire il diritto di difesa e il contraddittorio (art. 521 c.p.p.)
  • Nel caso di furto di energia elettrica, pur essendo astrattamente possibile configurare laggravante per res destinata a pubblico servizio, tale qualificazione deve risultare chiaramente dallimputazione per poter essere giudicata in sentenza
  • In situazioni analoghe controllare sempre le norme transitorie e i termini per la querela; se la condizione di procedibilita manca, le strategie difensive possono mirare alla immediata declaratoria di improcedibilita per economia processuale

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