Cassazione Penale, Sentenza n. 44158/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Caterina Paone per i reati contestati agli artt. 624 e 625, n.2, cod.pen., per mancanza della condizione di procedibilità costituita dalla querela, in quanto la normativa riformata dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 aveva reso la fattispecie perseguibile a querela e non era stata presentata querela nel termine transitorio. Il Pubblico Ministero aveva invece proposto ricorso sostenendo che l'aggravante di cui all'art.625, n.7 cod.pen. (furto di cosa destinata a pubblico servizio/rete elettrica) risultava dagli atti e poteva essere contestata suppletivamente nella fase preliminare del dibattimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore, dichiarandolo infondato. Ha confermato che la modifica legislativa ha reso la fattispecie procedibile a querela con decorrenza stabilita dall'art.85 del d.lgs. n.150/2022 e che non essendo stata presentata querela nel termine transitorio l'azione penale è divenuta improcedibile. Ha inoltre affermato che la contestazione suppletiva del PM non può supplire quando sia sopravvenuta l'insussistenza della condizione di procedibilità e che, in ogni caso, l'aggravante non risultava sufficientemente descritta nell'imputazione (violazione del principio di correlazione ex art.521 c.p.p.), non potendo essere dedotta univocamente dal solo riferimento all'ENEL quale gestore della rete.
Norme richiamate
La novella ha modificato l'art.624 cod.pen. rendendo la fattispecie procedibile a querela; le disposizioni sono applicate a decorrere dal 30/12/2022
art.85 d.lgs. 10/10/2022 n.150
"Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato"
La disposizione transitoria fa decorrere il termine per proporre querela dalla data di entrata in vigore della riforma quando la persona offesa era già a conoscenza del fatto; in mancanza di querela nel termine l'azione è improcedibile
art.624 cod. pen. (comma 3, modifica)
La modifica normativa ha inciso sulla procedibilità del reato di furto (nel caso specifico furto di energia) modificandone la natura procedurale (ora procedibile a querela per fatti anteriori entro termini transitori)
Art.625 n.2 (violenza sulle cose/mezzi fraudolenti) e n.7 (furto di cosa destinata a pubblico servizio o appartenente a gestore di pubblico servizio) sono aggravanti previste per il reato di furto; la Corte ritiene che l'aggravante n.7 non fosse stata contestata con la necessaria chiarezza nell'imputazione
Riconosce il potere del pubblico ministero di procedere a contestazioni suppletive, ma tale potere è limitato quando la nuova contestazione interviene dopo che l'azione è divenuta improcedibile o il reato estinto
Imposta l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente l'improcedibilità (o l'estinzione) quando sia accertata l'insussistenza della condizione di procedibilità, per ragioni di economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo
Principio di correlazione tra fatto ascritto e fatto ritenuto in sentenza: il giudice non può qualificare la condotta in maniera difforme senza che l'imputazione abbia consentito il necessario contraddittorio sulla nuova qualificazione; l'aggravante deve essere descritta con elementi tali da permettere la difesa
Riferiti alla forma della querela e alla sua valutabilità: la Corte rileva che non è stata presentata querela valutabile ai sensi di tali norme nel termine transitorio
Massime di principio
- Se una riforma rende un reato procedibile a querela con disciplina transitoria che fa decorrere il termine dalla data di entrata in vigore, l'assenza della querela nel termine comporta improcedibilità dell'azione penale anche se in precedenza il reato era perseguibile d'ufficio
- La contestazione suppletiva del pubblico ministero (art.517 c.p.p.) non può essere utilizzata per "far rivivere" un'azione penale divenuta improcedibile per mancanza della condizione di procedibilità o per estinzione del reato; il giudice deve dichiarare l'immediata improcedibilità ex art.129 c.p.p.
- Il principio di correlazione (art.521 c.p.p.) impone che le aggravanti o le qualificazioni aggravanti siano descritte con sufficiente precisione nell'imputazione in modo da consentire alla difesa di esercitare il contraddittorio; la mera indicazione della persona offesa o del gestore non sempre basta a integrare la descrizione della fattispecie aggravata
- In presenza di contrasto giurisprudenziale su ammissibilità della contestazione suppletiva per incidere su termini di prescrizione o su cause estintive, il giudice di legittimità privilegia l'obbligo di declaratoria immediata dell'improcedibilità o dell'estinzione quando sussistono le condizioni che la giustificano
- Il pubblico ministero deve valutare tempestivamente la necessità di promuovere le condizioni procedurali (es. sollecitare querela) e non può contare su contestazioni tardive per sopperire a carenze procedurali già acclarate
- Quando si contesta un'aggravante ad effetto speciale collegata alla natura della cosa sottratta (es. bene destinato a pubblico servizio), l'imputazione deve contenere elementi fattuali che rendano percepibile tale natura, nonché il riferimento alla norma o alla descrizione circostanziale, per evitare vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa
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