Cassazione Penale, Sentenza n. 44157/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità (querela) rispetto al reato di furto (artt.624 e 625, n.2 c.p.), a seguito della modifica legislativa contenuta nel d.lgs. 10/10/2022 n.150 che ha reso la fattispecie procedibile a querela. Il Procuratore contestava il rifiuto di consentire una contestazione suppletiva (art.517 c.p.p.) diretta a far emergere l'aggravante prevista dall'art.625, n.7 c.p., che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio, e sosteneva che l'aggravante fosse comunque desumibile dall'imputazione originaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Pubblico Ministero (ricorso infondato). Ha confermato che, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, il termine per la presentazione della querela decorreva dalla data di efficacia del d.lgs. (30/12/2022) ai sensi dell'art.85, e che la persona offesa non aveva presentato querela nel termine. Pertanto la sopravvenuta insussistenza della condizione di procedibilità ha imposto la declaratoria di improcedibilità e ha precluso qualsiasi ulteriore attività processuale del PM, compresa la contestazione suppletiva volta a far conseguire la procedibilità d'ufficio. Inoltre la Corte ha ritenuto che l'aggravante contestata non fosse adeguatamente descritta nell'imputazione (violazione del principio di correlazione ex art.521 c.p.p.), sicché non poteva essere fatta valere in sentenza.
Norme richiamate
art.2, comma 1, lett.i) e art.85
Ha modificato l'art.624 c.p. rendendo la fattispecie procedibile a querela e, mediante l'art.85, ha disposto che per i reati commessi prima dell'entrata in vigore il termine per la querela decorre dalla data di efficacia del decreto se la persona offesa era già a conoscenza del fatto.
comma 3 (modificato dal d.lgs. n.150/2022)
La modifica ha fatto rientrare il furto di energia elettrica nel novero dei reati procedibili a querela per i fatti anteriori all'entrata in vigore, incidendo sulla condizione di procedibilità per i procedimenti in corso.
art.85 d.lgs. 10/10/2022 n.150
Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato
Stabilisce il termine transitorio per la presentazione della querela per i reati divenuti procedibili a querela, facendo decorrere il termine dall'entrata in vigore del decreto quando la vittima era già informata del fatto.
Attribuisce al pubblico ministero la possibilità di procedere a contestazioni suppletive, ma tale potere è limitato: non può essere esercitato per elidere una condizione di procedibilità sopravvenuta o quando l'azione penale non è più perseguibile.
Impone al giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente l'improcedibilità o l'estinzione del reato se manca una condizione di procedibilità o sussiste una causa di estinzione, precludendo ulteriori attività processuali.
Principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza: il giudice non può qualificare diversamente la condotta in modo sostanzialmente diverso da quanto contestato senza aver prima consentito il necessario contraddittorio con la difesa.
n.2 e n.7 (circostanze aggravanti, compresa quella di danno a servizio pubblico)
Le circostanze aggravanti con effetto speciale aumentano la sanzione e possono incidere sulla procedibilità; tuttavia la loro applicazione richiede che siano adeguatamente contestate o descritte nell'imputazione.
artt.336 e 337 cod. proc. pen.
Regole sui requisiti formali della querela/atto di parte offesa: in mancanza di un atto di querela valido nei termini stabiliti, la condizione di procedibilità non è soddisfatta.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta trasforma un reato in procedibile a querela, valutare attentamente le disposizioni transitorie: se la querela non è stata presentata nel termine previsto, sussiste la sopravvenuta insussistenza della condizione di procedibilità che obbliga il giudice a dichiarare l'improcedibilità.
- Il potere del PM di fare contestazioni suppletive ai sensi dell'art.517 c.p.p. non può essere utilizzato per aggirare la mancanza della condizione di procedibilità o per "resuscitare" un'azione penale che è diventata improcedibile o estinta; l'accertamento della procedibilità è ontologicamente pregiudiziale rispetto ad altre attività processuali.
- Il principio di correlazione (art.521 c.p.p.) impone che le aggravanti che mutano la qualificazione giuridica della condotta siano contestate con sufficiente chiarezza nell'imputazione o descritte in modo da consentire alla difesa di esercitare il contraddittorio; la mera indicazione della persona offesa (es. "gestore") non è di per sé sufficiente a descrivere la natura della res sottratta.
- Il giudice ha l'obbligo di tutela dell'economia processuale e del diritto alla ragionevole durata del processo: dichiarare immediatamente improcedibile o estinto un procedimento evita inutili attività processuali.
- In ipotesi di contrasto giurisprudenziale su questioni di ampio rilievo (es. effetti della contestazione suppletiva sulla prescrizione o sulla procedibilità), verificare l'esistenza di pronunce delle Sezioni Unite o di orientamenti consolidati prima di intraprendere strategie processuali basate su interpretazioni favorevoli ma non stabili.
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