Cassazione Penale, Sentenza n. 44160/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l'immediata improcedibilità dell'azione penale nei confronti di D'Antuono per il reato di furto (artt. 624 e 625, n.2 c.p.) per carenza della condizione di procedibilità costituita dalla querela, a seguito della modificazione normativa (d.lgs. 150/2022) che ha reso tale fattispecie procedibile a querela. La Procura aveva chiesto che fosse ammessa una contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p. per ricondurre il fatto nell'aggravante speciale ex art. 625, n.7 c.p., così da rendere il reato procedibile d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'immediata improcedibilità dell'azione penale. Ha ritenuto che la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 150/2022 abbia reso la fattispecie procedibile a querela e che, in relazione ai fatti anteriori all'entrata in vigore della riforma, non sia stata presentata querela nel termine transitorio previsto dall'art. 85 del decreto. Perciò il difetto sopravvenuto della condizione di procedibilità impedisce qualsiasi ulteriore attività processuale e il PM non poteva validamente introdurre, in fase successiva, una contestazione suppletiva che mutasse la natura della procedibilità. Inoltre la Corte ha ritenuto che, a prescindere dalla questione della procedibilità, l'aggravante ex art. 625 n.7 c.p. non fosse stata sufficientemente delineata nell'imputazione (mancanza di chiaro riferimento normativo o descrizione della specifica natura della "res") e quindi non poteva essere ritenuta in sentenza senza violazione del principio di correlazione tra fatto imputato e fatto ritenuto (art. 521 c.p.p.).
Norme richiamate
La norma sul furto è stata modificata dal d.lgs. 150/2022; la Corte considera che, per i fatti antecedenti all'entrata in vigore, la procedibilità sia divenuta a querela in base alla riforma e al regime transitorio.
Aggravante contestata in primo grado; la Corte valuta la qualificazione originaria contestata e la correttezza del richiamo ad aggravanti diverse da quella originaria nel rispetto del principio di correlazione.
Aggravante ad effetto speciale relativa a res destinata a pubblico servizio; la Corte afferma che la sua applicazione in sentenza richiede che sia stata adeguatamente contestata nell'imputazione (norma o descrizione fattuale), e non può essere introdotta validamente dopo che è sopravvenuta l'insussistenza della condizione di procedibilità.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (art. 2, comma 1, lett. i))
Norma di modifica sostanziale che ha riclassificato la procedibilità di talune fattispecie, operando dal 30/12/2022; la Corte assume la modifica come causa che ha reso il reato procedibile a querela.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (art. 85)
Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato
Regime transitorio che fissa il termine per proporre querela per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore; la Corte constata che, entro tale termine, non è stata proposta querela e ciò ha determinato la sopravvenuta improcedibilità.
Riconosce il potere del PM di ampliare o modificare la contestazione; la Corte precisa però che tale potere è precluso o esaurito quando la nuova contestazione interviene dopo che l'azione penale non è più perseguibile (es. mancanza della condizione di procedibilità o estinzione del reato).
Imposizione al giudice di dichiarare immediatamente l'improcedibilità o l'estinzione quando sussiste la relativa causa; la Corte sottolinea il carattere "pregiudiziale" e immediato di tale declaratoria, a tutela dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo.
Principio di correlazione tra fatto imputato e fatto ritenuto in sentenza; la Corte lo invoca per escludere che un'aggravante non sufficientemente esposta nell'imputazione possa essere applicata in sentenza senza aver garantito il contraddittorio sulla nuova qualificazione.
artt. 336 e 337 c.p.p. (querela)
Riferimento alle norme che regolano la querela della persona offesa; la Corte osserva che non è stato presentato un atto di querela valutabile nei termini previsti dal transitorio.
Massime di principio
- La sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità (es. quando una fattispecie diviene procedibile a querela e la querela non viene proposta nei termini) impedisce qualsiasi ulteriore attività processuale e impone la dichiarazione di immediata improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- Il potere del PM di formulare contestazioni suppletive ai sensi dell'art. 517 c.p.p. non consente di sanare una situazione in cui l'azione penale sia già divenuta improcedibile o il reato estinto: la nuova contestazione non può "rivivere" un'azione penale sopravvenutamente non più perseguibile.
- Per poter ritenere in sentenza un'aggravante speciale è necessario che questa risulti adeguatamente contestata nell'imputazione: è richiesta o la citazione normativa o una descrizione fattuale che renda immediatamente individuabile la fattispecie circostanziale, così da garantire il diritto di difesa e il principio di correlazione (art. 521 c.p.p.).
- Le modifiche legislative che incidono sulla procedibilità (es. conversione in reati perseguibili a querela) producono effetti retroattivi nei limiti del regime transitorio: attenzione ai termini per la proposizione della querela, che decorrono dalla data di entrata in vigore se la persona offesa era già a conoscenza del fatto.
- In caso di dubbio tra possibilità di integrare la contestazione (per es. per incidere sulla prescrizione) e la necessità di dichiarare l'improcedibilità, la valutazione della sussistenza di cause ostative all'azione penale è pregiudiziale e deve essere eseguita prima di autorizzare ulteriori attività processuali.
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