Cassazione Penale, Sentenza n. 33393/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Teramo del 10/02/2023 che confermava il sequestro preventivo dei manufatti ricadenti in area demaniale marittima presso il ristorante "Pois pub" (proprietà della società 4G di Giraldi Marco & C. s.n.c.). Il ricorrente deduceva: 1) l'esistenza di un regime di "prorogatio" delle concessioni demaniali (fino al 31/12/2023 o per effetto di interventi legislativi/interpretativi) che escluderebbe l'occupazione abusiva; 2) l'assenza del fumus boni iuris perché i reati edilizi principali si sarebbero estinti per prescrizione e le opere rientrerebbero nei titoli edilizi originari o nei limiti consentiti (assenza di aumento di volumetria, modifiche necessarie per requisiti ASL, buona fede, istanza di sanatoria); 3) mancanza del periculum in mora e della necessità della misura (danno economico e occupazionale); 4) illegittimità della declaratoria penale della decadenza concessoria per mancato pagamento dei canoni, posto che la decadenza dovrebbe seguire un procedimento amministrativo; 5) sollevazione di questione di legittimità costituzionale se il foro penale può decidere simili profili amministrativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame di Teramo, in sede di rinvio dopo l'annullamento parziale della pronuncia precedente, avesse fornito motivazione coerente e adeguata: il sequestro era fondato esclusivamente sul capo B) (art. 54 e art. 1161 cod. nav.) relativo all'occupazione arbitraria di area demaniale, non sul capo A) (abusi edilizi) che poteva essere prescritto. La Corte ha condiviso la ricostruzione che il titolo concessorio era venuto meno in ragione della morosità (mancato pagamento del canone 2009) e che, perciò, non operavano i presupposti per il tacito rinnovo/proroga. Ne è conseguito che la perdurante occupazione era "sine titulo" e configurava il reato permanente sul quale poteva fondarsi il sequestro preventivo: sussistevano fumus commissi delicti e periculum in mora. La doglianza sulla necessità di un procedimento amministrativo per la dichiarazione di decadenza è stata rigettata: non sempre è richiesto un provvedimento amministrativo se la fattispecie penale trae la sua sostanza dall'assenza di titolo già venuta meno. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 54 R.D. 327/1942 (Codice della Navigazione) e art. 1161 cod. nav.
norma penale che sanziona l'occupazione arbitraria del demanio marittimo; la Corte ha ritenuto che la perdurante occupazione "sine titulo" integri reato permanente idoneo a giustificare il sequestro preventivo
art. 47 Codice della Navigazione
disciplinava la decadenza per omesso pagamento del canone; la Corte ha osservato che la dichiarazione di decadenza amministrativa presuppone un rapporto valido ed efficace, ma nel caso concreto la situazione di morosità aveva già impedito il rinnovo e determinato il venir meno del titolo
art. 1, comma 18, D.L. 30.12.2009 n. 194 conv. L. 26/2/2010 n. 25
"regime di proroga delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative"
la Corte ha ritenuto che il regime di proroga automatica opera solo se sussistono i presupposti (titolo valido e pagamento dei canoni); in assenza di tali presupposti (morosità 2009) la proroga non trova applicazione
stabilisce che il sequestro preventivo è subordinato all'esistenza del pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare altri reati; la Corte ha verificato l'esistenza del periculum in mora
consente il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame per sola violazione di legge; la Corte ha ritenuto che qui il ricorso fosse inammissibile perché replicava questioni già decise e non denunciava violazioni di legge idonee
art. 35, 44 lett. c) DPR 380/2001 e art. 142 ss. D.Lgs. 42/2004
riferimenti normativi agli illeciti edilizi/paesaggistici originariamente contestati (capo A); la Corte ha osservato che il sequestro è stato disposto esclusivamente sul capo B) e che eventuale prescrizione dei reati edilizi non esclude l'operatività del sequestro per il reato demaniale
Clausole contrattuali della concessione (es. "alla scadenza si rinnova automaticamente per altri sei anni...")
"alla scadenza si rinnova automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, salvo diverso provvedimento di revoca..."
la Corte ha rilevato che le clausole di tacito rinnovo erano subordinate al pagamento dei canoni e ad altri adempimenti; la morosità ha impedito il perfezionamento del rinnovo
Massime di principio
- La mera invocazione di una norma di proroga automatica delle concessioni demaniali non esclude l'illiceità dell'occupazione se mancano i presupposti (titolo valido, pagamento dei canoni): il regime di proroga è subordinato a condizioni formali e sostanziali
- Per il sequestro preventivo di beni pertinenti a reati demaniali è necessario valutare, anche sommariamente, sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora; la sussistenza di uno non viene automaticamente esclusa dall'esistenza di questioni amministrative pendenti
- L'eventuale estinzione per prescrizione di reati edilizi non impedisce che il giudice adotti misure reali quando il provvedimento cautelare è fondato su un diverso reato (es. occupazione demaniale) ancora attuale e permanente
- Il giudice penale può, in sede sommaria, valutare l'interconnessione fra atto amministrativo e fattispecie penale: non sempre è necessaria la previa decisione amministrativa per riconoscere l'assenza di titolo quando la situazione di fatto dimostra il venir meno del diritto
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammissibile solo per questioni di legge ben delineate; riproporre argomentazioni già confutate in precedenti pronunce determina spesso l'inammissibilità
- La buona fede e istanze di sanatoria non eliminano automaticamente la carenza di titolo: tali elementi vanno valutati nel loro concreto effetto sul diritto di occupare l'area e non costituiscono di per sé ostacolo a misure cautelari reali
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