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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20987/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società in accomandita semplice e la socia accomandataria avevano convenuto in giudizio il professionista incaricato della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali, deducendo che non avesse trasmesso telematicamente la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2002. A seguito della verifica fiscale, l'amministrazione aveva emesso avvisi di accertamento con imposte, sanzioni e ulteriori conseguenze amministrative e penali; le attrici sostenevano di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali per spese legali, accertamenti fiscali, procedimento penale e iscrizione in black list. Il tribunale aveva ritenuto provata l'omissione professionale ma aveva escluso il risarcimento per difetto di prova dei danni; la corte d'appello aveva invece escluso un concorso colposo delle attrici e aveva condannato il professionista al risarcimento. In cassazione il professionista deduceva: erronea valutazione delle prove sull'incarico e sull'inadempimento; erronea esclusione del concorso di colpa del cliente ex art. 1227 c.c. e dell'obbligo di vigilanza; erronea prova dei danni patrimoniali sulla base di parcelle pro forma; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e mancanza di prova del danno non patrimoniale, oltre a contestare la liquidazione equitativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio e dell'accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito; il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, escludendosi che il cliente dovesse sorvegliare il professionista incaricato di adempiere correttamente agli obblighi fiscali; il terzo motivo è stato respinto perché la sentenza d'appello si fondava anche sulla mancata contestazione specifica della debenza e congruità delle parcelle; il quarto motivo è stato respinto quanto alla liquidazione equitativa e alla prova del danno non patrimoniale, affermandosi che la liquidazione ex art. 1226 c.c. è consentita come integrazione della prova quando sia oggettivamente difficile quantificare esattamente il danno, senza che occorra una domanda espressa, e che la corte territoriale aveva ritenuto sufficientemente allegate le conseguenze dannose. È stato inoltre ritenuto inammissibile l'ulteriore censura sul nesso causale perché mirava a una diversa valutazione del materiale probatorio. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, se il ricorrente contesta solo la ricostruzione operata dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione del principio di libera valutazione delle prove non è deducibile in modo generico, ma richiede un'erronea attribuzione di efficacia legale alla prova o una specifica deviazione dai paradigmi normativi.

  • art. 3, d.P.R. n. 322/1998

    La Corte richiama la disciplina dell'invio telematico delle dichiarazioni fiscali quale obbligo professionale rilevante ai fini dell'inadempimento dedotto in causa.

  • art. 1227 c.c.

    Non è configurabile un concorso colposo del cliente per il solo fatto di non aver vigilato sul professionista incaricato di adempiere correttamente agli obblighi fiscali, specie quando il cliente è privo delle competenze tecniche necessarie.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dei danni e dei relativi presupposti resta a carico di chi li allega; tuttavia, ove l'esatta quantificazione sia difficile, il giudice può procedere a liquidazione equitativa nei limiti consentiti.

  • artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Le censure su valutazione delle prove e motivazione sono inammissibili se mirano in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa ha funzione integrativa e suppletiva, ed è ammessa quando il danno esista ma sia oggettivamente difficile, e non meramente pretestuoso, determinarne con precisione l'ammontare.

  • art. 2056 c.c.

    Il potere di liquidazione equitativa del danno risarcibile opera anche in materia aquiliana, secondo criteri di integrazione della prova del quantum.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice liquida equitativamente il danno nell'esercizio dei poteri conferiti dagli artt. 1226 e 2056 c.c., senza necessità di una specifica domanda di parte.

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    È richiamato come reato contestato nel procedimento penale originato dall'omessa dichiarazione IVA.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito o in una diversa lettura delle prove già valutate dal giudice di appello.
  • In tema di responsabilità del professionista, il cliente non è tenuto a controllare tecnicamente l'esatto adempimento dell'incarico quando si affida a un soggetto abilitato per attività specialistiche di cui non possiede le competenze.
  • Il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. non può essere desunto in modo automatico dall'inerzia del cliente, se l'omissione è ascrivibile specificamente al professionista incaricato e il cliente non dispone delle conoscenze per prevenire l'errore.
  • Le parcelle pro forma, da sole, non escludono il danno patrimoniale, ma la loro rilevanza probatoria dipende anche dalla mancata contestazione specifica della debenza e della congruità degli importi richiesti.
  • La liquidazione equitativa del danno ha natura integrativa e suppletiva: presuppone che il danno sia provato nella sua esistenza, mentre l'incertezza deve riguardare solo il suo preciso ammontare ed essere oggettiva e non dipendente da inerzia istruttoria della parte onerata.
  • Il giudice può liquidare il danno in via equitativa senza una specifica domanda di parte, purché non surroghi la prova mancante dell'an debeatur o dell'esistenza stessa del pregiudizio.
  • In cassazione non è deducibile come vizio di legittimità una critica che miri soltanto a una diversa ricostruzione complessiva del nesso causale o del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaCompensatio lucri cum damno

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