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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19778/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza, aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di furto contestato al capo B) e, con rideterminazione della pena, aveva confermato nel resto la condanna dell'imputato per il fatto contestato al capo C) ai sensi dell'art. 4 della legge n. 895 del 1967. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la totale carenza di verifica sull'effettiva micidialità dell'ordigno e sostenendo che, proprio per tale ragione, il fatto avrebbe dovuto essere diversamente qualificato non già ex art. 4 l. 895/1967, ma ai sensi dell'art. 678 c.p. La Corte rileva che tale doglianza richiederebbe nuovi accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità e, comunque, attiene a una questione che non era stata proposta con i motivi di appello; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non deducibile in sede di legittimità la censura sulla micidialità dell'ordigno e sulla conseguente qualificazione giuridica del fatto, perché tale questione non era stata devoluta in appello e perché la sua soluzione avrebbe richiesto accertamenti di fatto preclusi al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in dispositivo, e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 895/1967

    Norma posta a base della condanna confermata in appello per il fatto relativo all'ordigno; la difesa ne contestava l'applicabilità sostenendo che il fatto dovesse essere ricondotto ad altra fattispecie.

  • art. 678 c.p.

    Richiamato dalla difesa come diversa qualificazione giuridica astrattamente applicabile al fatto, in alternativa all'art. 4 l. 895/1967.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È stata ritenuta la base normativa dell'inammissibilità del ricorso, poiché le censure formulate non erano consentite in cassazione e implicavano accertamenti di fatto non devoluti in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile una censura che presupponga nuovi accertamenti in fatto, quando la soluzione del motivo richieda una rivalutazione del compendio probatorio non consentita alla Corte di cassazione.
  • La questione che non sia stata devoluta con i motivi di appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di errori rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • La contestazione della qualificazione giuridica del fatto, quando dipenda dalla verifica di un dato fattuale controverso, è inammissibile in cassazione se quel dato non sia stato oggetto di devoluzione in appello e la sua verifica richieda un apprezzamento di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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