Cassazione Civile, Ordinanza n. 05991/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione stipulato per un immobile da destinare a "ritrovo per associazione culturale"; la locatrice ha agito per ottenere la risoluzione del contratto e il rilascio dell'immobile, assumendo che la conduttrice avesse mutato l’uso pattuito senza autorizzazione, in violazione delle clausole contrattuali. La Corte d’appello ha accolto la domanda di risoluzione e rigettato la domanda risarcitoria. In cassazione la conduttrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1456, 1375, 1176 e 1218 c.c., sostenendo che la clausola risolutiva espressa non operasse automaticamente e che la locatrice avesse rinunciato, anche tacitamente, ad avvalersene, avendo tenuto condotte incompatibili con la volontà di sciogliere il contratto e avendo agito anche in sede amministrativa; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per asserita motivazione incomprensibile e contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso radicalmente inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, che nella procura speciale e nell’intestazione del ricorso non era indicato il legale rappresentante pro tempore dell’associazione ricorrente e che la sottoscrizione era illeggibile, con conseguente difetto di identificazione del soggetto che aveva proposto il ricorso e quindi della capacità processuale. Ha inoltre affermato, in via ulteriormente assorbente, che per un’associazione non riconosciuta è necessario che l’atto introduttivo e la procura consentano di individuare la persona fisica cui, secondo gli accordi associativi, è conferita la rappresentanza in giudizio; in mancanza, il ricorso è inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la clausola risolutiva espressa non produca automaticamente la risoluzione e che resti necessario valutare il comportamento delle parti e l'eventuale rinuncia all'avvalersene.
Invocato per sostenere che il comportamento della locatrice fosse incompatibile con l'esercizio della clausola risolutiva, alla luce dei doveri di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Invocato dalla ricorrente in collegamento con l'asserita necessità di valutare la condotta della debitrice e della creditrice secondo la diligenza dovuta.
Richiamato per affermare che, anche in presenza di clausola risolutiva espressa, occorrerebbe l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento almeno a titolo di colpa.
art. 132, secondo comma, n.4, c.p.c.
Invocato per denunciare la pretesa nullità della motivazione della sentenza d'appello per incomprensibilità e contraddittorietà.
Richiamato congiuntamente all'art. 132 c.p.c. per contestare la sufficienza e chiarezza della motivazione della sentenza impugnata.
La Corte lo utilizza per affermare che l'associazione non riconosciuta sta in giudizio nella persona di chi, secondo gli accordi degli associati, ha la presidenza o la direzione; tale persona deve essere identificabile nell'atto introduttivo.
Richiamato come norma che allude alle persone che rappresentano l'associazione e che conferma il rigore nell'individuazione del rappresentante processuale.
Interpretato nel senso che la capacità processuale dell'associazione non riconosciuta deve emergere chiaramente dall'individuazione della persona fisica che la rappresenta e rilascia la procura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto da un'associazione non riconosciuta deve consentire l'immediata identificazione della persona fisica che, secondo gli accordi associativi, ne ha la presidenza o la direzione e quindi la rappresentanza processuale; in mancanza, difetta la dimostrazione della capacità processuale e il ricorso è inammissibile.
- La procura speciale al ricorso per cassazione, quando rilasciata da un ente privo di autonoma emersione pubblicistica come l'associazione non riconosciuta, deve essere leggibile e idonea a individuare il soggetto che conferisce il mandato; una firma illeggibile e priva di riferimenti identificativi non supplisce al difetto di indicazione della parte.
- L'inammissibilità per difetto di identificazione del soggetto processuale è assorbente e preclude l'esame dei motivi di merito o di nullità della sentenza impugnata.
- Nei rapporti processuali delle associazioni non riconosciute, l'esigenza di individuazione del rappresentante è funzionale alla verificabilità della riferibilità dell'atto introduttivo all'ente e alla stessa esistenza della capacità di stare in giudizio.
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