Cassazione Civile, Ordinanza n. 19973/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una successione testamentaria in cui uno dei coeredi ha agito sostenendo che le disposizioni della madre defunta lesero la quota di legittima e chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie, previa ricostruzione dell'asse ereditario. Nel corso del giudizio è stata discussa, in particolare, un'operazione del 2001 relativa alla ricostituzione e all'aumento del capitale di una società proprietaria di un immobile di pregio: secondo i giudici di merito, il coerede destinatario dell'operazione aveva acquisito la nuda proprietà di una quota sociale a un prezzo notevolmente inferiore al valore reale, con conseguente liberalità indiretta da imputare alla massa ereditaria. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) ha censurato la dichiarazione di inammissibilità dell'appello contro il rigetto della revoca del sequestro giudiziario, sostenendo che il provvedimento fosse stato adottato con sentenza e quindi fosse appellabile; 2) ha dedotto ultrapetizione, assumendo che la Corte d'appello avesse accertato una simulazione senza domanda di parte, mentre per riqualificare un negozio come donazione indiretta sarebbe stata necessaria una domanda di simulazione; 3) in subordine, ha sostenuto che il valore della donazione avrebbe dovuto essere ridotto tenendo conto dell'onere gravante sul bene, cioè il diritto di godimento gratuito riconosciuto a un coerede per alcuni periodi dell'anno; 4) ha contestato il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità di una coerede, eccezione sollevata solo in una fase successiva del giudizio, mentre secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere proposta nella prima difesa utile. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il terzo motivo inammissibili, il secondo manifestamente infondato e il quarto infondato, confermando nel complesso la decisione di merito e la qualificazione dell'operazione come donazione indiretta, nonché la tardività dell'eccezione di prescrizione. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva: ritenuto inammissibile l'appello contro il rigetto della revoca del sequestro giudiziario; escluso l'ultrapetizione nella qualificazione dell'operazione come donazione indiretta; confermato la valutazione della macroscopica sproporzione tra prestazione e controprestazione e la conseguente imputazione della liberalità all'asse ereditario; ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità sollevata solo con memoria successiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dei controricorrenti e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e di decisività.
Richiamato nel primo motivo in relazione all'impugnazione del provvedimento sul sequestro giudiziario; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte ha escluso che vi sia stata decisione oltre i limiti della domanda, poiché la donazione indiretta può essere accertata in base ai fatti dedotti e provati.
Richiamato nel terzo motivo per sostenere che il valore della liberalità andasse depurato dagli oneri gravanti sul bene.
Richiamato nel terzo motivo in tema di determinazione del valore della donazione ai fini della collazione/riduzione.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte ha confermato la qualificazione della liberalità indiretta e la rilevanza della sproporzione economica.
Richiamato nel quarto motivo in tema di prescrizione del diritto di accettare l'eredità.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla qualificazione di legato o eredità.
art. 14 preleggi
Richiamato nel quarto motivo; la Corte ha precisato che l'esame resta limitato alla correttezza della decisione sulla prescrizione eccepita.
Richiamato per affermare che la prescrizione non è rilevabile d'ufficio e va eccepita dalla parte nei termini processuali.
Richiamato in fatto con riferimento alla qualificazione di una attribuzione testamentaria come legato, che non necessita di accettazione.
Menionato dalla Corte per evidenziare la confusione del ricorrente tra simulazione e donazione indiretta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in collegamento al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La donazione indiretta può essere accertata anche quando l'attribuzione patrimoniale sia realizzata tramite un negozio oneroso che presenti una macroscopica sproporzione tra prestazione e corrispettivo, purché emerga il fine di liberalità dalle circostanze dedotte e provate.
- La qualificazione di un'operazione come donazione indiretta non coincide con l'accertamento di una simulazione: non è necessario proporre una domanda di simulazione quando il giudice ricostruisce la reale funzione economico-sociale dell'atto sulla base dei fatti di causa.
- In tema di donazioni indirette, un peso o onere accessorio gravante sul bene non esclude di per sé la natura liberale dell'operazione, ma può incidere solo nella valutazione concreta del valore della liberalità se tempestivamente dedotto e provato.
- Le questioni processuali che implicano accertamenti di fatto non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione senza specifica allegazione della loro deduzione nei gradi di merito e indicazione dell'atto in cui ciò è avvenuto.
- Le eccezioni in senso stretto, come la prescrizione non rilevabile d'ufficio, devono essere sollevate nella prima difesa utile successiva alla loro maturazione, nel rispetto delle preclusioni processuali.
- Il provvedimento cautelare emesso in corso di giudizio non produce effetti sostanziali o processuali idonei a giudicato e segue la sorte della decisione di merito; la relativa impugnazione deve rispettare il rimedio e i termini propri del provvedimento effettivamente adottato.
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