Cassazione Civile, Ordinanza n. 12523/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società, dopo il deposito da parte di una creditrice di un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, aveva chiesto di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi del CCII. Il tribunale aveva concesso il termine per depositare la proposta e la documentazione richiesta e, applicando in via estensiva e nei limiti della compatibilità l'art. 47, comma 2, lett. d), CCII, aveva anche ordinato al debitore di versare una somma a titolo di spese di procedura. Il debitore aveva reclamato alla Corte d'appello chiedendo la riduzione della somma, ma il reclamo era stato dichiarato manifestamente inammissibile perché non previsto dal codice della crisi. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) nullità della decisione d'appello per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto indicare lo specifico parametro normativo; 2) violazione dell'art. 124 CCII, poiché questa norma prevede il reclamo contro i decreti del tribunale e renderebbe quindi incomprensibile la declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non fosse apparente, perché la ragione della decisione era chiaramente espressa nell'affermazione secondo cui il reclamo era inammissibile in mancanza di una previsione normativa nel CCII. Ha poi chiarito il sistema del codice della crisi: il procedimento unitario degli artt. 40-53 CCII opera in una fase generale e semplificata, ma l'art. 124 CCII non consente il reclamo contro il decreto ex art. 44, comma 1, lett. d), CCII che fissa l'importo per le spese di procedura. Secondo la Corte, eventuali contestazioni sulla misura di tale importo non sono proponibili con reclamo immediato, ma confluiscono nei motivi di reclamo avverso la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 49, commi 1 e 2, e 51 CCII. Non essendosi costituite le intimate, non è stata regolata le spese del giudizio di legittimità. È stato dato atto, inoltre, dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per censurare la violazione di legge dedotta in cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte ribadisce che la motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione; nel caso concreto tale vizio è escluso.
Non prevede il reclamo avverso il decreto con cui il tribunale ordina il versamento delle spese di procedura ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), CCII.
È la base procedurale sulla quale il debitore aveva chiesto l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
art. 44, comma 1, lett. d), CCII
Consente al tribunale, in caso di nomina del commissario giudiziale, di ordinare al debitore il versamento di una somma per le spese di procedura.
art. 47, comma 2, lett. d), CCII
È richiamato dal tribunale in via estensiva/analogica e nei limiti della compatibilità per determinare la somma dovuta per spese processuali.
Le eventuali doglianze sulla misura delle spese fissate ex art. 44, comma 1, lett. d), confluiscono nel reclamo avverso la sentenza che apre la liquidazione giudiziale.
Concorre a collocare la contestazione sulla misura delle spese nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La motivazione non è apparente quando, pur sintetica, consente di comprendere in modo univoco la ragione decisoria e non lascia spazio a congetture integrative dell'interprete.
- Nel sistema del codice della crisi, il decreto con cui il tribunale determina le spese di procedura ex art. 44, comma 1, lett. d), CCII non è autonomamente reclamabile se la legge non lo prevede espressamente.
- Le contestazioni sulla misura delle spese fissate in sede di accesso alla procedura di regolazione della crisi devono essere fatte valere nel reclamo contro la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale, e non con impugnazione immediata del solo decreto.
- Quando una disposizione speciale del CCII disciplina puntualmente i rimedi impugnatori, non è consentita un'interpretazione estensiva che introduca un reclamo non previsto dal testo normativo.
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