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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33733/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Tre medici avevano chiesto inizialmente il riconoscimento dell'inadempimento dello Stato nel recepimento delle direttive comunitarie sulle scuole di specializzazione medica e la condanna al pagamento dell'adeguata retribuzione, ovvero al risarcimento dei danni per mancato compenso durante la specializzazione. In primo grado la domanda era stata rigettata per prescrizione; in appello, invece, era stata accolta con condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento di una somma per ciascun anno di corso. Successivamente la Presidenza del Consiglio aveva proposto revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., deducendo il contrasto della sentenza d'appello con due precedenti decisioni passate in giudicato, che avevano già rigettato le medesime domande dei medici. La Corte d'appello, in sede di revocazione, aveva accolto il gravame, revocato la sentenza favorevole e dichiarato le domande precluse dal giudicato. Nel ricorso per cassazione i medici hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 324 e 395 c.p.c., sostenendo che mancassero i presupposti del giudicato contrastante per difetto di identità di soggetti, petitum e causa petendi, e che i precedenti giudizi riguardassero una diversa prospettazione della domanda; 2) violazione degli artt. 2909 c.c., 324, 112, 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., sostenendo che i giudizi anteriori si fossero chiusi per prescrizione e che tale statuizione non precludesse una successiva azione fondata su diversi presupposti e sviluppi giurisprudenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili i motivi per violazione dell'onere di specificazione ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorso non riportava adeguatamente i fatti costitutivi delle domande né il contenuto delle decisioni anteriori asseritamente giudicato. Nel merito, ha comunque confermato la decisione della Corte d'appello, affermando che i precedenti giudizi e quello attuale avevano ad oggetto il medesimo bene della vita, cioè il riconoscimento del diritto dei medici alla remunerazione per la specializzazione, con irrilevanza delle diverse qualificazioni giuridiche prospettate o del fatto che i giudizi precedenti fossero terminati per prescrizione. Ha quindi reputato corretta la revocazione per contrasto con giudicato e ha condannato i ricorrenti alle spese, oltre all'ulteriore somma ex art. 385, comma 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 398 c.p.c.

    norma utilizzata per proporre l'azione di revocazione avverso la sentenza d'appello

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    la revocazione è ammessa quando la sentenza è contraria a un precedente giudicato tra le stesse parti

  • art. 324 c.p.c.

    rilevante per la formazione del giudicato formale e per la verifica della preclusione derivante dalle decisioni anteriori

  • art. 2909 c.c.

    la sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti sull'accertamento compiuto

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve riportare in modo specifico gli atti e i fatti rilevanti, a pena di inammissibilità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro invocato per denunciare violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro invocato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione delle prove

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per la motivazione della sentenza

  • art. 385, quarto comma, c.p.c.

    consente la condanna a una somma ulteriore in presenza di comportamento processuale connotato da colpa grave

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    citato come base normativa della pretesa alla remunerazione delle scuole di specializzazione medica

Massime di principio

  • In sede di revocazione per contrasto con giudicato, occorre verificare l'identità di soggetti e di oggetto tra i due giudizi, intesa come coincidenza sostanziale del bene della vita controverso e non come mera identità delle formule giuridiche usate dalle parti.
  • Il contrasto rilevante ai fini della revocazione sussiste quando la sentenza successiva abbia deciso su un fatto o su una pretesa già definitivamente esaminata in un precedente giudicato; non è necessario che le due azioni siano identiche nelle esatte prospettazioni giuridiche, se il diritto fatto valere è in sostanza unico.
  • La declaratoria di prescrizione in un precedente giudizio, come il rigetto nel merito, può comunque spiegare efficacia preclusiva sul medesimo diritto sostanziale fatto valere in un successivo processo, quando la nuova domanda miri allo stesso risultato finale.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione gli atti processuali, i fatti costitutivi della domanda e il contenuto delle decisioni rilevanti, soprattutto quando si censura una sentenza che si fonda sul pregresso giudicato; la mancata specificazione può determinare inammissibilità.
  • La qualificazione giuridica diversa attribuita alla medesima pretesa non consente di eludere il giudicato se il bene della vita richiesto resta il medesimo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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