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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27302/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)

La controversia

Una società poi fallita aveva concesso a un dipendente di altra società un finanziamento rimborsabile mediante cessione di un quinto della retribuzione e dell'intero TFR. La datrice di lavoro aveva pagato le rate fino a un certo momento, ma non aveva poi versato le somme residue e, alla cessazione del rapporto, il TFR non era stato integralmente corrisposto. La curatela della finanziatrice chiese l'ammissione al passivo del fallimento della datrice di lavoro per il credito residuo, con privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. Il tribunale ammise solo parte del credito, ritenendo che per le mensilità successive all'attivazione della cassa integrazione straordinaria il debitore fosse l'INPS, autorizzato al pagamento diretto ai lavoratori interessati. La ricorrente impugnò deducendo: 1) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, perché il tribunale non aveva accertato se il singolo lavoratore fosse effettivamente incluso tra i dipendenti beneficiari della CIGS, limitandosi a un riferimento generico ai "lavoratori interessati"; 2) violazione degli artt. 43, 52 e 55 d.P.R. 180/1950, sostenendo che le somme dovute dovevano comunque essere trattenute sul TFR accantonato, se capiente, e che il TFR era sufficiente a coprire sia il residuo sia le rate insolute; 3) nullità del procedimento per lesione del contraddittorio, poiché l'eccezione sulla CIGS era stata sollevata solo nella memoria del resistente e non sarebbe stato concesso tempo adeguato per replicare; 4) violazione delle regole sulle spese di lite per l'integrale compensazione disposta dal tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione, cassando il decreto del Tribunale di Pavia e rinviando allo stesso tribunale, in diversa composizione. Ha ritenuto assorbiti il terzo e il quarto motivo. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva omesso di esaminare un fatto decisivo: se il dipendente fosse effettivamente compreso tra i lavoratori specificamente ammessi alla CIGS dal decreto ministeriale, circostanza rilevante per stabilire se, per il periodo luglio 2012-maggio 2013, il credito dovesse gravare sull'INPS o restare opponibile al fallimento della datrice di lavoro. Ha inoltre precisato che la cessione del credito sul TFR è valida ed efficace verso il fallimento della datrice di lavoro e che, al momento della cessazione del rapporto, le somme dovute vanno trattenute sul TFR accantonato, nei limiti della capienza, con necessità di evitare duplicazioni tra quanto eventualmente pagato dall'INPS e quanto richiesto al fallimento.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla debenza di un credito dipende dall'inclusione di un soggetto in una platea determinata da un provvedimento amministrativo, il giudice di merito deve accertare in modo specifico e individualizzato se quel soggetto rientri effettivamente tra i destinatari del beneficio; un riferimento generico alla categoria non è sufficiente.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste se il giudice non valuta un fatto storico principale o secondario, discusso tra le parti e potenzialmente decisivo, la cui considerazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso della lite.
  • La motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si limita a formule generiche o meramente assertive prive di effettiva disamina del fatto controverso.
  • La cessione del credito avente ad oggetto il TFR del lavoratore è, in linea generale, valida ed efficace anche nei confronti del fallimento del datore di lavoro, e il credito ceduto può essere soddisfatto sul TFR accantonato nei limiti della sua capienza.
  • In presenza di possibile pagamento diretto di prestazioni sostitutive o integrative da parte di un ente pubblico, il giudice deve evitare duplicazioni tra quanto eventualmente erogato dall'ente e quanto richiesto al debitore originario o al suo fallimento.
  • La semplice attivazione di un trattamento di integrazione salariale per l'impresa non basta, da sola, a trasferire automaticamente sul soggetto pubblico l'intero debito verso un creditore cessionario: occorre verificare se il singolo lavoratore interessato sia effettivamente ricompreso nel provvedimento autorizzativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLavoro a termineInadempimentoCessione del credito
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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