Cassazione Civile, Ordinanza n. 41110/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha riqualificato, ai fini dell'imposta di registro, una sequenza di operazioni societarie: costituzione di una società mediante conferimento di ramo d'azienda, successivo aumento di capitale con conferimento del medesimo ramo e, infine, cessione dell'intera partecipazione sociale a un terzo. L'Ufficio ha ritenuto che tali operazioni, considerate unitariamente, avessero realizzato in sostanza una cessione d'azienda, con conseguente applicazione dell'imposta proporzionale invece di quella fissa già corrisposta. La società ha contestato la legittimità di tale ricostruzione, sostenendo che l'art. 20 del TUR non consente di valorizzare elementi extratestuali o atti collegati per attribuire all'atto un effetto economico complessivo diverso da quello giuridico risultante dal singolo atto presentato alla registrazione. L'Agenzia, nel ricorso per cassazione, ha denunciato violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che la CTR avesse erroneamente limitato l'indagine agli effetti giuridici del singolo atto, precluso la ricostruzione della reale natura giuridica dell'operazione e trascurato l'esistenza di valide ragioni economiche diverse dal risparmio d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva escluso la riqualificazione, ai fini dell'imposta di registro, della sequenza conferimento d'azienda + cessione di quote in una cessione di azienda. La Corte ha valorizzato l'interpretazione dell'art. 20 TUR fornita dalla Corte costituzionale, secondo cui l'imposta di registro è un'imposta d'atto: l'interpretazione deve essere circoscritta agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati, salvo specifiche previsioni di legge. Ha quindi affermato che, pur restando ferma l'applicabilità della disciplina antiabuso nei casi previsti, una struttura negoziale come quella esaminata non può essere automaticamente riqualificata come cessione d'azienda. Le spese sono state compensate per il consolidarsi in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale rilevante.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione"; "prescindendo da quelli extratestuali e degli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"
Norma interpretativa che impone di qualificare l'atto in base ai soli elementi desumibili dal suo testo e ai suoi effetti giuridici, senza estendere l'indagine ad atti collegati o elementi extratestuali, salvo specifiche eccezioni legislative.
art. 53 Cost.
Non osta, nel giudizio della Corte, a una disciplina dell'imposta di registro costruita come imposta d'atto, limitata agli effetti giuridici dell'atto registrato.
art. 3 Cost.
Non impedisce al legislatore di differenziare il trattamento fiscale tra atti diversi, anche se economicamente analoghi, quando la diversità discende dagli effetti giuridici tipizzati.
art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212
Resta ferma la possibile rilevanza antiabusiva di operazioni strutturate per ottenere indebiti vantaggi fiscali, ma tale disciplina è distinta dalla regola interpretativa dell'art. 20 TUR.
art. 53-bis d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È richiamato quale aggancio alla disciplina generale antielusiva di cui all'art. 10-bis L. 212/2000, ma non trasforma l'art. 20 TUR in una norma antiabuso.
È menzionato solo per descrivere il conferimento del ramo d'azienda nella società conferitaria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve essere compiuta in base alla sua intrinseca natura e ai suoi effetti giuridici desumibili dal testo, senza poter fondare la tassazione su elementi extratestuali o su una pluralità di atti collegati, salvo diversa previsione normativa.
- La disciplina dell'art. 20 TUR non coincide con una clausola generale antielusiva: essa è una regola interpretativa dell'atto registrato e non richiede, di per sé, l'accertamento di un intento elusivo o di un disegno abusivo.
- Operazioni societarie articolate in più negozi tipici, come conferimento d'azienda e successiva cessione delle partecipazioni, non possono essere automaticamente riqualificate in una cessione d'azienda solo perché producono un risultato economico complessivamente analogo.
- La eventuale contestazione di abuso del diritto resta astrattamente possibile, ma va fatta valere e provata secondo la specifica disciplina antiabuso; non può essere surrettiziamente sostituita da una riqualificazione dell'atto ex art. 20 TUR.
- Nel giudizio sull'art. 20 TUR non assume rilievo decisivo la ricerca di un presunto effetto economico unitario dell'operazione quando i negozi impiegati sono giuridicamente distinti e tipizzati in modo diverso dal legislatore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40916/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40917/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40918/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40919/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40920/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40921/2021 del 21/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →