Cassazione Civile, Ordinanza n. 24055/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda revocatoria accolta nei gradi di merito nei confronti di un fondo patrimoniale costituito su immobili di proprietà di un soggetto insieme alla moglie, a tutela di un credito vantato dalla banca. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma la Corte lo dichiarava improcedibile perché, secondo l'ordinanza impugnata, non era stata depositata la sentenza d'appello. Avverso tale ordinanza veniva poi proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., assumendo che vi fosse errore di fatto: la sentenza d'appello sarebbe stata in realtà depositata telematicamente nel file denominato "atto.enc". Il ricorrente sosteneva quindi che l'ordinanza di improcedibilità si fondasse su un falso presupposto processuale. La banca resisteva con controricorso. Il ricorso per revocazione è stato ritenuto infondato perché l'ordinanza precedente non si basava solo sull'assenza materiale del documento, ma sulla formale attestazione della Cancelleria circa la mancanza in atti della sentenza impugnata; tale attestazione non è stata specificamente contestata e, comunque, non è censurabile con revocazione per errore di fatto. La Corte ha anche rilevato che il ricorrente non aveva assolto l'onere di specifica localizzazione del documento asseritamente prodotto, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., e che eventuali contestazioni della certificazione di cancelleria richiederebbero querela di falso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto insussistente l'errore di fatto dedotto, perché l'ordinanza revocanda si fondava su una certificazione della Cancelleria attestante la mancata produzione della sentenza d'appello, e tale attestazione non era stata adeguatamente censurata. La Corte ha inoltre osservato che la doglianza non era specificamente localizzata e che la mera indicazione della produzione nel ricorso o la prova della ricezione della PEC non dimostravano il contenuto effettivamente depositato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'errore revocatorio di fatto è configurabile solo in presenza di una falsa percezione immediatamente rilevabile della realtà processuale; non ricorre quando la decisione si fondi su una certificazione di cancelleria non specificamente contestata.
Costituisce il rimedio per la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione nei casi previsti, tra cui l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione del documento su cui fonda la censura; la deduzione generica della sua esistenza è insufficiente.
La certificazione della Cancelleria ha natura di attestazione proveniente da pubblico ufficiale.
Riconosce e conferma i poteri di certificazione della Cancelleria sugli atti depositati.
Disciplina la trattazione in adunanza camerale del ricorso per cassazione.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato nel primo motivo del ricorso originario, in combinato con le norme processuali sulle nullità.
Richiamati dal ricorrente nel primo motivo del ricorso originario a sostegno della dedotta nullità della sentenza.
Richiamato nel secondo motivo del ricorso originario, relativo alla revocatoria ordinaria.
Richiamati nel secondo motivo del ricorso originario in tema di valutazione della prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione della realtà processuale, immediatamente rilevabile ex actis e non bisognosa di argomentazioni induttive o di attività ermeneutica; non è configurabile quando la censura investa, anche solo indirettamente, la valutazione di un atto o di una certificazione processuale.
- La certificazione della Cancelleria circa l'assenza di un documento depositato fa fede fino a querela di falso e non può essere superata con una mera allegazione della parte o con elementi indiretti come l'indicazione in calce al ricorso o la ricevuta di trasmissione PEC.
- Nel giudizio di cassazione il ricorrente ha l'onere di specificare e localizzare con precisione il documento su cui fonda la censura; la deduzione generica del suo deposito non consente di superare una declaratoria di improcedibilità fondata sulla mancanza del documento agli atti.
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non può essere utilizzata per trasformare in errore di fatto una contestazione sulla corrispondenza tra attestazioni di cancelleria e risultanze processuali, se ciò richiede un apprezzamento probatorio o una contestazione formale dell'atto pubblico.
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