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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29431/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Alla società era stato notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, con contestazione della detrazione IVA relativa a fatture emesse da una società ritenuta "cartiera" e, quindi, riferite a operazioni considerate soggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 57 e 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR avesse erroneamente respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, che avrebbe introdotto questioni nuove e una diversa causa petendi, qualificando la vicenda come concernente operazioni oggettivamente inesistenti anziché soggettivamente inesistenti; con il secondo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta illegittimità/nullità dell'atto per mancata allegazione degli atti richiamati; con il terzo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo relativo alla prova della conoscenza o conoscibilità della frode IVA.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che nel processo tributario d'appello l'Ufficio non possa mutare i termini della contestazione rispetto all'avviso di accertamento, sostituendo alle operazioni soggettivamente inesistenti originariamente contestate la diversa fattispecie delle operazioni oggettivamente inesistenti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario d'appello l'Amministrazione finanziaria non può introdurre domande o contestazioni nuove, né mutare la causa petendi rispetto a quella posta a base dell'avviso di accertamento

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    i motivi di appello devono essere specifici e coerenti con l'oggetto della decisione impugnata

  • art. 112 c.p.c.

    la censura sulla mancata pronuncia resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    sono i parametri processuali invocati per le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    è richiamato quale disciplina del processo tributario, in particolare per il divieto di nuove domande in appello

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 2697 c.c.

    è evocato indirettamente nel richiamo ai principi sull'onere probatorio nelle contestazioni IVA

  • IVA

    in tema di detrazione dell'IVA, la prova dell'operazione soggettivamente o oggettivamente inesistente segue regole diverse di riparto dell'onere probatorio

Massime di principio

  • Nel processo tributario d'appello l'Ufficio non può sostituire alla contestazione originaria una diversa fattispecie tributaria, quando ciò comporti il mutamento della causa petendi dell'atto impositivo e pregiudichi il diritto di difesa del contribuente.
  • Il divieto di domande nuove ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 opera anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: l'appello deve restare ancorato ai fatti costitutivi e alla qualificazione sostanziale contenuti nell'avviso di accertamento.
  • Le operazioni soggettivamente inesistenti e quelle oggettivamente inesistenti sono fattispecie distinte sul piano sostanziale e probatorio; la loro confusione in giudizio può integrare un mutamento inammissibile della contestazione.
  • Se l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità, da parte del cessionario/committente, della partecipazione a un'evasione d'imposta, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Se invece è contestata l'inesistenza oggettiva dell'operazione, l'Ufficio deve provare che l'operazione non è mai stata posta in essere; una volta dimostrata tale inesistenza, la regolarità formale delle scritture contabili, delle fatture o dei pagamenti non è sufficiente a vincere la contestazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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