Cassazione Penale, Sentenza n. 3772/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento che, riformando l'assoluzione del Tribunale di Trento, ha condannato Mauro Parisi per il reato di omesso versamento di ritenute ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000 (importo 221.521,64 per l'anno 2015). Il ricorso articolava tre motivi principali: (1) vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., richiamando le massime Dasgupta e Patalano e sostenendo che la Corte d'Appello, riformando l'assoluzione, avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria o motivare adeguatamente il perchè non l'avesse fatto; (2) vizio di violazione di legge (artt. 43, 45, 51 c.p.), con la tesi che la crisi di liquidità e la priorità dei crediti retributivi (artt. 2777 e 2778 c.c.) avrebbero escluso il dolo o giustificato la condotta (forza maggiore o scriminante ex art. 51), ovvero quantomeno configurato la scriminante putativa ex art. 59, comma 4 c.p.; (3) vizi relativi a sequestro preventivo e confisca: contestazione dell'inserimento del sequestro nel dispositivo (annullato dal riesame) e della confisca disposta con ordinanza di correzione di errore materiale, per cui si chiedeva l'annullamento della statuizione sulla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: il ricorrente ha impugnato per vizio di motivazione e non ha dedotto l'inosservanza della norma processuale a pena di nullità (art. 603, comma 3-bis c.p.p.) come previsto dalla giurisprudenza Pavan; inoltre la Corte territoriale ha motivato che la rinnovazione non era necessaria perché ha fondato la condanna su prove (in particolare la relazione del curatore fallimentare e altre valutazioni) non considerate o omesse dal Tribunale di primo grado. Sul secondo motivo la Cassazione ha confermato che il reato ex art. 10-bis si consuma al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta e che il dolo generico è integrato quando il soggetto ha materialmente la disponibilità delle ritenute e le trattiene non versandole: la mera crisi di liquidità non esonera, salvo prova che la crisi sia stata non imputabile all'imprenditore e che siano state esperite tutte le misure idonee per reperire le risorse; la causa di forza maggiore (art. 45 c.p.) è interpretata in senso restrittivo e non ricomprende le ordinarie difficoltà finanziarie; l'art. 51 c.p. non giustifica la scelta di pagare retribuzioni piuttosto che versare ritenute. Sul terzo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile la censura sul sequestro (decreto non impugnabile in Cassazione e già annullato dal riesame) e ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla confisca, perché la confisca non era contenuta nel dispositivo letto in udienza e perché un'ordinanza successiva di correzione dell'errore materiale era stata annullata per abnormità. Nel complesso il ricorso è stato respinto e la condanna confermata.
Norme richiamate
Il reato si consuma al termine per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta; è un reato omissivo istantaneo e richiede dolo generico: è sufficiente la consapevolezza di non versare le ritenute certificate o risultanti dalla dichiarazione
Introduce l'obbligo per il giudice di appello di rinnovare l'istruzione dibattimentale in caso di riforma dell'assoluzione salvo i casi previsti; la Cassazione evidenzia che la mancata deduzione dell'inosservanza come norma a pena di nullità rende il motivo inidoneo e che la rinnovazione non è necessaria se l'appello si fonda su prove non valutate dal primo grado
La causa di esclusione della responsabilità per forza maggiore è interpretata in senso restrittivo: richiede un avvenimento imponderabile, imprevedibile e irresistibile che annulli la signoria dell'agente sul fatto; difficoltà economiche ordinarie non rientrano
Non è applicabile per giustificare la scelta di pagare i dipendenti piuttosto che versare le ritenute; il privilegio per crediti retributivi opera nelle procedure concorsuali/ esecutive e non può essere invocato per escludere il dolo nei reati tributari
Norme sul privilegio dei crediti retributivi nelle procedure concorsuali; la Corte osserva che tali regole non giustificano l'omissione del versamento delle ritenute al di fuori delle procedure concorsuali
Disciplinazione della certificazione unica (termine e funzione) e della dichiarazione mod. 770: utile per delineare l'obbligo dichiarativo e il termine oltre il quale si consuma il reato
art. 178 lett. c) e art. 180 c.p.p.
Riferiti alla nullità di ordine generale a regime intermedio richiamata dalla giurisprudenza Pavan quando non è rispettato il diritto al contraddittorio nella rinnovazione dell'istruttoria
Sez. U., Pavan (Sez. U. n. 14426/2019)
Giurisprudenza sulla necessità di rinnovare l'istruttoria quando la Corte d'appello riforma l'assoluzione: la violazione può determinare una nullità di regime intermedio; la Cassazione ricorda però l'onere del ricorrente di dedurre l'inosservanza come vizio processuale a pena di nullità
Giurisprudenza rilevante (es. Sez. U. n. 24782/2018 Macerata; Sez. 3 n. 2860/2018 Maurina)
Confermano i principi sul meccanismo del sostituto d'imposta, sul momento consumativo del reato e sulla possibilità di ritenere rilevante la crisi di liquidità solo se non imputabile e solo se sono state esperite tutte le misure idonee per procurare le risorse
Massime di principio
- Il reato di omesso versamento delle ritenute ex art. 10-bis si consuma al termine per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto: fino a quella scadenza l'omissione non è penalmente rilevante
- La sussistenza del dolo generico si può desumere dalla disponibilità delle somme (ritenute) e dalla scelta di non versarle, specialmente se sono state impiegate per altri scopi aziendali
- La crisi di liquidità o le difficoltà finanziarie dell'impresa non escludono automaticamente la responsabilità penale: occorre provare che la crisi sia non imputabile all'imprenditore e che siano state esperite tutte le misure possibili per reperire le risorse
- La causa di forza maggiore (art. 45 c.p.) è di interpretazione restrittiva: deve trattarsi di un avvenimento imponderabile e irresistibile che annulli la volontà dell'agente; le ordinarie difficoltà aziendali non rientrano
- Il pagamento delle retribuzioni non giustifica, di per sé, la mancata effettuazione del versamento delle ritenute o dei contributi: la preferenza gestionale per il pagamento di altri debiti configura una scelta imprenditoriale che non esclude il dolo
- Dopo la giurisprudenza Pavan, se la Corte d'appello riforma un'assoluzione il difensore deve valutare di dedurre l'inosservanza dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. come vizio processuale a pena di nullità; tuttavia, se l'appello si fonda su prove non valutate dal primo grado, la rinnovazione dell'istruttoria può non essere necessaria
- I provvedimenti di sequestro inseriti nel dispositivo della sentenza hanno peculiari regole di impugnazione e non sempre sono rimediabili in Cassazione; la confisca disposta in un momento successivo o con procedure non compatibili (ad es. correzione materiale utilizzata per aggiungere la confisca) può essere annullata per abnormità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3755/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3756/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3758/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3760/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3761/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3763/2022 del 03/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →