Cassazione Civile, Sentenza n. 00624/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello che ha accolto i reclami avverso il decreto del Tribunale di Mantova che aveva omologato il concordato semplificato proposto da Amarcord. La proposta concordataria prevedeva: (a) scissione parziale ex art. 2506 c.c. di parte degli immobili; (b) cessione della partecipazione nella beneficiaria risultante dalla scissione; (c) vendita diretta dei residui immobili; (d) incasso dei crediti/ canoni locazione; (e) compensazione crediti fiscali. Il Tribunale aveva omologato rilevando che l'ausiliario riteneva che i creditori in prededuzione e privilegiati avrebbero avuto utilità economica, mentre i creditori chirografari avrebbero avuto un"utilità non misurabile in termini economici" dalla più rapida risoluzione della crisi. I reclami di Kosmos e Aurelia contestavano l'omologazione sostenendo carenze in ordine al requisito dell"utilità per ciascun creditore e alla fattibilità del piano. La questione giuridica principale riguardava l'interpretazione dell'art. 25-sexies, comma 5, del Codice della crisi e dell'insolvenza (CCII) circa il significato di "utilità" e la valutazione della "fattibilità" del piano di liquidazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Amarcord. Ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui, nel concordato semplificato, l"utilità per ciascun creditore — pur potendo non essere misurabile in termini economici — non può consistere nella sola maggiore rapidità di chiusura della procedura rispetto alla liquidazione giudiziale, poiché ciò non apporta alcun vantaggio ai creditori chirografari per i quali non è prevista soddisfazione monetaria. Ha altresì ritenuto assorbita la doglianza sulla fattibilità, dato che il primo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha confermato che il piano risultava solo parzialmente garantito e che erano insussistenti elementi certi circa gli incassi e l'effettiva capacità di realizzare i valori prospettati (impegni non assicurati, incassi "probabili" non certi). Sono state condannate le spese di giudizio a carico del ricorrente, liquidate in favore di ciascun controricorrente, e disposti gli oneri contributivi previsti dalla normativa.
Norme richiamate
art. 25-sexies, comma 5, Codice della crisi e dell'insolvenza (CCII)
Per l'omologa del concordato semplificato il tribunale deve verificare che la proposta non arrechi pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e che assicuri un'utilità a ciascun creditore; tale "utilità", pur non necessariamente valutabile economicamente, non può essere la semplice maggiore rapidità della procedura quando non comporti alcun vantaggio concreto per i creditori chirografari.
Norma del concordato preventivo citata dalla ricorrente per distinguere il diverso requisito di "utilità" nel concordato preventivo (dove l'utilità può essere specificamente individuata ed economicamente valutabile); la Corte sottolinea che la disciplina del concordato semplificato richiede comunque utilità effettiva per i creditori, non mera rapidità.
Norma del codice civile sulla scissione parziale richiamata in relazione all'operazione proposta (scissione con scorporo di parte degli immobili) e agli effetti patrimoniali dell'operazione nel piano concordatario.
legge 30.04.1999 n. 130 (società di cartolarizzazione)
Richiamata in relazione alla natura di Kosmos SPV S.r.l. quale società per la cartolarizzazione costituita ai sensi di tale legge; utile a inquadrare le parti e gli strumenti societari coinvolti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Normativa richiamata in relazione al contributo unificato dovuto dal ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento.
Massime di principio
- Nel concordato semplificato il giudice richiede che ogni creditore riceva un'utilità concreta: la mera maggiore rapidità della procedura rispetto alla liquidazione giudiziale non è sufficiente a giustificare l'omologazione se non comporta un vantaggio effettivo, soprattutto per i creditori chirografari.
- L'utilità richiesta può non essere misurabile economicamente, ma deve comunque tradursi in un vantaggio concretamente percepibile dai creditori interessati; va pertanto dimostrata nella proposta con elementi concreti.
- La fattibilità del piano richiede garanzie e impegni realmente efficaci e dimostrabili: impegni incerti o prospettive di incasso "probabili" non sono adeguati a ritenere il piano attuabile.
- Il confronto con l'alternativa della liquidazione giudiziale è imprescindibile: la proposta non deve arrecare pregiudizio rispetto a tale alternativa e dovrebbe offrire almeno equivalente soddisfazione o un'utilità chiara e concreta.
- Quando il piano prevede vendite o impegni di acquisto esterni, è necessario fornire elementi probatori sulla loro attendibilità, tempistiche e copertura economica; affidarsi a impegni non garantiti o a stime ottimistiche espone al rischio di rifiuto dell'omologazione.
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