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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 00619/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.2281/2019 che aveva confermato la responsabilità dell'ing. Vincenzo Giannola come direttore dei lavori (per insufficiente vigilanza sulla corretta esecuzione dell'impermeabilizzazione del lastrico solare) e, ulteriormente, lo aveva ritenuto responsabile anche come progettista. Il ricorrente deduceva, con numerosi motivi, nullità e vizi di motivazione della sentenza di appello, violazioni delle regole processuali (tra cui l'asserita violazione del giudicato interno derivante dalla mancata impugnazione della pronuncia di primo grado che aveva escluso la responsabilità quale progettista), errata qualificazione della responsabilità e carenze nella quantificazione e motivazione dei danni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato e in parte infondato. Ha dichiarato ammissibile il ricorso (pur osservando eccessi di forma). Ha accolto i primi due motivi e il sesto motivo nella parte in cui la Corte d'Appello ha riformato la sentenza di primo grado attribuendo al ricorrente una responsabilità come progettista non contestata in sede di appello e già esclusa in primo grado (violazione del principio del giudicato interno/successione delle prestazioni). Ha inoltre rilevato vizi motivazionali significativi quanto alla liquidazione dei danni (mancata o apparente motivazione su specifiche voci di danno), con conseguente cassazione parziale della sentenza di appello. Sono invece respinti i motivi che contestavano la conferma della responsabilità dell'ing. Giannola quale direttore dei lavori: i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la qualificazione della prestazione del direttore dei lavori come obbligazione di mezzi con obbligo di alta vigilanza e condiviso le valutazioni di merito circa la mancata vigilanza sul complesso delle opere (anche se composte da operazioni elementari). La sentenza impugnata è quindi cassata in parte e rinviata alla Corte d'Appello di Palermo per le valutazioni conformi ai principi indicati dalla Corte di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato i motivi nei limiti di legittimità, distinguendo vizi di motivazione denunciabili da valutazioni di merito insindacabili.

  • art. 366 c.p.c.

    Regole formali sul contenuto del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile nonostante eccessi di redazione.

  • art. 324 c.p.c.

    Riferito al giudicato interno; la Corte ha richiamato che il capo non impugnato della sentenza di primo grado (esclusione responsabilità del progettista) è divenuto definitivo e non poteva essere riformato in peius in appello.

  • art. 329 c.p.c.

    Disciplina l'acquiescenza: la mancata impugnazione di un capo decisorio fa presumere acquiescenza e produce efficacia di giudicato interno su quel punto.

  • art. 112 c.p.c.

    Imposizione dell'obbligo di pronuncia e motivazione; la Corte ha valutato se la Corte d'Appello avesse omesso di decidere o motivare questioni rilevanti.

  • art. 132 c.p.c.

    Norma sulla motivazione; la Cassazione ha applicato i limiti di sindacabilità della motivazione e individuato profili di motivazione apparente o insufficiente.

  • 118 disp. att. c.p.c.

    Rilevata nella contestazione sulla regolarità del procedimento e della motivazione in appello.

  • art. 348 ter u.c. c.p.c. (applicabile ratione temporis)

    Preclude la rivalutazione in sede di legittimità di questioni di merito già decise concordemente in primo e secondo grado, limitando il sindacato della Cassazione.

  • art. 1176 c.p.c. (cpv.)

    Richiama il criterio di diligenza qualificata ('diligentia quam in concreto') applicabile al direttore dei lavori; la Corte ha confermato l'ambito della diligenza richiesto.

  • art. 1218 c.c.

    Principio generale di responsabilità per inadempimento (obbligazioni); richiamato a supporto delle considerazioni sulla responsabilità contrattuale del direttore dei lavori.

  • art. 1227 c.c.

    Criterio della ripartizione delle spese in caso di responsabilità di terzi; evocato nelle censure sulla possibile responsabilità del Condominio per culpa in eligendo.

  • art. 2236 c.c.

    N.B.: richiamato nel ricorso; riguarda l'operato del prestatore di servizi professionali su materie di speciale difficoltà. La Corte ha invece considerato applicabile la regola della diligente vigilanza quando necessario, distinguendo le attività elementari dal controllo complessivo.

  • art. 2043 c.c.

    Responsabilità extracontrattuale (illecito civile); utilizzata per giustificare la condanna verso il condomino Sgadari, terzo danneggiato.

  • art. 92 c.p.c.

    Disciplina delle spese processuali; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione sul merito.

  • art. 342 c.p.c.

    Regole sulla motivazione delle decisioni di primo grado e sui limiti della censura in appello e cassazione; la Corte ha richiamato l'obbligo di fornire adeguata motivazione sulla quantificazione dei danni.

  • Sentenza SU n.8053/2014 (giurisprudenza costituzionale/nomofilattica)

    Principio che riduce il sindacato della Cassazione sulla motivazione al 'minimo costituzionale': la motivazione è sindacabile in Cassazione solo per gravi vizi testuali (assenza, apparente, contraddittoria o incomprensibile). La Corte ha applicato tale principio per delimitare l'esame dei vizi motivazionali.

Massime di principio

  • Il giudicato interno (acquiescenza su capo non impugnato della sentenza di primo grado) impedisce alla Corte d'appello di riformare in peius quella specifica statuizione se nessuna parte l'ha impugnata; in caso di esiti di merito distinti (progettazione vs direzione lavori) ogni profilo può formare autonomo giudicato.
  • La responsabilità del direttore dei lavori è un'obbligazione di mezzi caratterizzata da 'diligentia quam in concreto': non richiede presenza continua in cantiere, ma impone visite periodiche e alta sorveglianza sul complesso dell'opera; anche errori 'elementari' possono rientrare nella sua sfera di controllo se incidono significativamente sul risultato finale.
  • Il principio delle 'opere elementari' non esclude automaticamente la responsabilità del direttore dei lavori quando tali opere fanno parte di un intervento complesso che richiede direzione e controllo; l'esclusione deve risultare espressa dal contratto o dal contesto.
  • La mancata stipula di una polizza assicurativa da parte dell'appaltatore non elimina la responsabilità del direttore dei lavori o dell'impresa, ma può influenzare soltanto l'aspetto economico della soddisfazione del credito (non la sussistenza della responsabilità).
  • In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: sono rilevanti solo vizi gravi e testuali (assenza o apparente motivazione, contraddittorietà insanabile, incomprensibilità). Per questioni di merito e valutazione delle prove la rivalutazione è preclusa, salvo i casi in cui sia consentito dall'art.348 ter c.p.c. ratione temporis.
  • Se si impugna una sentenza in più qualità (es. progettista e direttore dei lavori), le parti devono criticare espressamente ogni capo se vogliono bloccare la riforma; diversamente, la mancata impugnazione può produrre efficacia di giudicato interno.
  • La Corte d'appello deve motivare specificamente la quantificazione dei danni e rispondere puntualmente alle censure sulle singole voci secondo art.342 c.p.c.; la motivazione meramente adesiva al primo grado può essere insufficiente e rilevabile in Cassazione se appare 'apparente' o priva di fondamento testuale.

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