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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 00482/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato l'estensione del fallimento dall'imprenditore individuale Marco Giosuè Manca alla societa' di fatto costituita con Dalle Carbonare e Tracanella. Contestavano in particolare: a) la nullita' della sentenza di fallimento per la partecipazione al collegio di un giudice che aveva autorizzato l'istanza di fallimento (violazione del divieto di partecipazione), deducendo che cio' avrebbe reso nulla la pronuncia e che tale nullita' non era stata adeguatamente esaminata dalla Corte d'Appello dopo la cassazione con rinvio; b) la fondatezza dell'estensione del fallimento, sostenendo che mancava la specifica identificazione dell'impresa collettiva riferibile all'imprenditore individuale, che non sarebbe stata provata l'affectio societatis e l'organizzazione imprenditoriale (holding), e che l'iscrizione nel registro delle imprese attestante una ditta individuale avrebbe dovuto impedire l'estensione automatica alla presunta societa' di fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Sulla questione della presunta nullita' per composizione del collegio, la Corte ha ritenuto preclusa la questione in base all'ordinanza di cassazione precedente (n. 4345/2022), che aveva stabilito che il vizio di partecipazione del giudice va fatto valere con la ricusazione nei modi e termini di legge, salvo che la parte dimostri l'effettiva impossibilita' di proporre la ricusazione; i ricorrenti non avevano fornito la prova di tale impossibilita'. Quanto all'estensione del fallimento alla societa' di fatto, la Corte ha confermato che non e' richiesta una perfetta identita' tra l'attivita' indicata formalmente nel registro delle imprese dell'imprenditore individuale e l'attivita' accertata poi come collettiva; e' invece necessario che l'impresa individuale, cosi' come accertata nella sentenza di fallimento, sia riferibile alla societa' di fatto, ossia che sussista una linea di continuita' tra l'attivita' individuale e quella collettiva. La Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente accertato fatti e prove che dimostravano tale riferibilita' e l'esistenza di una gestione imprenditoriale collettiva con affectio societatis; tali apprezzamenti di merito non sono sindacabili in sede di legittimita'. Sono state condannate le parti soccombenti alle spese e disposto il pagamento del contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • art. 147, comma 5, legge fall. (R.D. n. 267/1942)

    Consente l'estensione del fallimento dall'imprenditore individuale alla societa' di fatto; la Corte interpreta il requisito come necessita' che l'impresa individuale sia 'riferibile' alla societa' di fatto, senza richiedere identita' formale perfetta tra gli oggetti d'impresa.

  • art. 52 c.p.c.

    la violazione puo' essere fatta valere dalla parte unicamente con l'istanza di ricusazione nei modi e termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ. e non ... come motivo di nullita' della sentenza

    Il vizio derivante dalla partecipazione del giudice che ha autorizzato l'azione deve essere dedotto tempestivamente con ricusazione; l'impugnazione per nullita' e' preclusa salvo che la parte provi l'effettiva impossibilita' di proporre ricusazione.

  • art. 149 legge fall. (oggi art. 258 c.c.i.i.)

    Se l'attivita' della societa' e' sostanzialmente estranea a quella dell'imprenditore individuale, l'estensione del fallimento non opera; la norma delimita il caso in cui il fallimento del socio illimitato non produce fallimento della societa'.

  • art. 2288 c.c.

    Il socio dichiarato fallito e' escluso di diritto dalla societa'; citato per sottolineare che la trasformazione in fallimento societario non e' automatica quando le attivita' siano diverse.

  • art. 2247 c.c.

    Definisce i criteri per la qualifica della societa' di fatto; la Corte richiede l'accertamento dell'esistenza della societa' di fatto e degli elementi oggettivi e soggettivi (anche l'affectio societatis) ma riconosce che la valutazione probatoria spetta al giudice di merito.

  • art. 2082 c.c.

    Definizione di imprenditore; la Corte ricorda che la dichiarazione di fallimento riguarda la persona fisica imprenditore e il suo patrimonio, e che l'accertamento dell'attivita' imprenditoriale puo' emergere implicitamente dagli atti del procedimento.

  • art. 360 c.p.c.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi dedotti incidentemente e principalmen­te fossero infondati o impugnassero valutazioni di merito non sindacabili.

  • art. 113 disp. att. c.p.c.

    Riferito in relazione alle tabelle organizzative e ai decreti che possono permettere di individuare la composizione prevista del collegio; la Corte ha ritenuto che la programmata partecipazione del magistrato consentiva la possibile ricusazione.

  • art. 15, comma 6, legge fall.

    Citato in relazione alla delega di udienza e alla sottoscrizione di decreti da parte del presidente del collegio, con rilevanza ai fini della prevedibilita' della composizione del collegio.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Disposizione sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'ulteriore importo dovuto ai sensi del comma 1-quater.

Massime di principio

  • La nullita' derivante dalla partecipazione di un giudice incompatibile va normalmente fatta valere mediante ricusazione nei termini di legge; salvo prova di effettiva impossibilita' a ricusare, la parte non puo' dedurre la nullita' in sede di impugnazione successiva.
  • L'estensione del fallimento dall'imprenditore individuale alla societa' di fatto richiede che l'attivita' individuale, come accertata nella sentenza di fallimento, sia 'riferibile' all'attivita' collettiva: non e' necessaria un'identita' formale perfetta, ma una linea di continuita' sostanziale.
  • La qualifica di societa' di fatto e l'esistenza di affectio societatis si accertano con elementi probatori oggettivi (organizzazione, gestione collegiale, partecipazione agli utili/risultati, atti comuni): tali valutazioni sono di merito e difficilmente rivedibili in sede di Cassazione.
  • L'iscrizione nel registro delle imprese o la ditta formale dell'imprenditore non sono dispositivi sull'accertamento complessivo dell'attivita' esercitata: occorre esaminare il contenuto degli atti e l'istruttoria prefallimentare per valutare la reale portata dell'attivita' svolta.
  • Chi ritiene di trovarsi di fronte a un giudice potenzialmente incompatibile deve tempestivamente raccogliere e depositare elementi (tabelle organizzative, decreti, documenti) che dimostrino l'impossibilita' di conoscere la composizione del collegio, altrimenti rischia la preclusione della doglianza.

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