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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 00573/2026 del 10/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Citibank ha intimato a Parmalat la consegna di n. 347.641.513 azioni ordinarie (e spese) sulla base di una sentenza di condanna della Superior Court of New Jersey (convertita/esecutiva in Italia) e della proposta/omologa del concordato che prevedeva l'assegnazione di azioni in luogo del pagamento. Parmalat ha opposto che non esiste un titolo esecutivo idoneo a pretendere la consegna di azioni (la sentenza USA è una condanna al pagamento di denaro), che l'obbligo di emettere/attribuire azioni è incoercibile e infungibile (implica atti societari/negoziali), che taluni crediti invocati non sono anteriori alla procedura concorsuale, che possono operare decadenze e limiti previsti dal concordato/legge speciale, e ha poi proposto vari motivi processuali e sostanziali per impedire l'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale di Parmalat (la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inesistente l'interesse ad impugnare) e ha cassato la sentenza d'appello; decidendo poi nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2 c.p.c., la Corte ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta da Parmalat: ha dichiarato l'inesistenza di un titolo esecutivo idoneo a sostenere la richiesta di consegna delle azioni. La Corte ha ritenuto che la sentenza di condanna americana costituisce titolo di credito per pagamento e non può essere trasformata, senza un distinto giudizio accertativo, in titolo che imponga la consegna di azioni; inoltre la sentenza di omologa del concordato non ha natura condannatoria idonea a costituire, di per sé, titolo esecutivo. Ha inoltre ricordato che i rimedi speciali previsti nelle procedure concorsuali (es. nomina di ausiliari per dare esecuzione al concordato) non sono trasferibili alla esecuzione individuale ordinaria. Conseguenza: rigetto dell'azione esecutiva per consegna delle azioni e condanna alla mancanza di titolo esecutivo.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    nulla executio sine titulo

    Per procedere all'esecuzione forzata è necessario un titolo esecutivo che rappresenti un diritto certo, liquido ed esigibile; la sentenza di condanna al pagamento non può essere automaticamente convertita in titolo per la consegna di azioni senza idonea base giuridica.

  • art. 605 c.p.c.

    L'esecuzione per consegna di cose mobili richiede che la res sia esistente e materialmente apprensibile; non è applicabile quando la prestazione implica attività negoziali o emissione di strumenti finanziari non materialmente disponibili.

  • art. 612 c.p.c.

    L'esecuzione per obblighi di fare non può imporre l'esecuzione di atti negoziali o attività giuridiche che l'obbligato non intende compiere; è incoercibile il facere consistito in atti societari discrezionali.

  • art. 615 c.p.c.

    Regola l'opposizione pre-esecutiva: il giudice deve valutare, fra l'altro, l'esistenza di un titolo esecutivo idoneo e la tipologia dell'esecuzione prospettata.

  • art. 185 L. fall. / art. 118 CCII

    Prevedono rimedi speciali nell'ambito delle procedure concorsuali (es. nomina di ausiliari per dare esecuzione al concordato, inclusa convocazione assemblea e voto). Tali strumenti sono tipici del giudice concorsuale e non sostituiscono l'esecuzione individuale ordinaria.

  • art. 2908 c.c.

    Impedisce che gli organi esecutivi si sostituiscano all'obbligato nel compimento di atti giuridici modificativi della sua sfera giuridica; ragione per cui non è coercibile l'obbligo di compiere atti societari.

  • art. 336, comma 1 e comma 2 c.p.c.

    Norme che regolano gli effetti della cassazione della sentenza d'appello e le conseguenze quando la cassazione travolge la decisione impugnata; qui hanno consentito la cassazione parziale e il riesame.

  • art. 384, comma 2 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito; qui la Corte ha deciso nel merito l'opposizione all'esecuzione.

  • art. 624, comma 3 e art. 627 c.p.c.

    Regole sulla estinzione della procedura esecutiva e sulla ripresa dei termini di efficacia del precetto sospeso per opposizione: la Corte ha rilevato che una procedura ex art. 612 c.p.c. non coltivata si estingue ai sensi di tali norme.

  • norma speciale Legge Marzano (d.l. 347/2003 conv. L. 39/2004, art. 4-bis e ss.)

    Regola l'obbligatorietà del concordato e l'assetto delle obbligazioni in caso di assunzione da parte di terzi; l'omologa del concordato non ha, di per sé, natura condannatoria idonea a costituire titolo esecutivo per la consegna di azioni.

Massime di principio

  • Una sentenza di condanna al pagamento (anche resa esecutiva) costituisce titolo esecutivo per somme di denaro, ma non può essere automaticamente convertita in titolo che imponga la consegna di azioni o altri strumenti finanziari senza un distinto accertamento che attribuisca tale obbligo a chi deve adempiere.
  • L'esecuzione per consegna di azioni è praticabile solo se le azioni esistono materialmente e sono materialmente apprensibili; se la prestazione richiede attività negoziali/attuative (emissione di azioni, convocazione assemblea, voto amministrativo) la prestazione è in genere infungibile e incoercibile in sede di esecuzione individuale ordinaria.
  • La sentenza di omologa di un concordato non ha natura condannatoria automatica: eventuali pretese di sostituzione della prestazione (p.es. versamento di denaro -> attribuzione di azioni) richiedono un giudizio di cognizione che accerti inadempimento e obblighi specifici dell'assuntore, oppure l'utilizzo dei rimedi e delle tutele propri delle procedure concorsuali.
  • I rimedi speciali previsti per l'esecuzione del concordato nelle procedure concorsuali (nomina di ausiliari, interventi del tribunale concorsuale) non possono essere trasferiti come poteri al giudice dell'esecuzione in una procedura individuale ordinaria.
  • La configurazione di un "titolo esecutivo complesso" di formazione giudiziale è eccezionale e difficilmente ammissibile: non si può assemblare arbitrariamente più provvedimenti giudiziali di diverso contenuto per creare un titolo che imponga una prestazione diversa da quella risultante dal titolo principale.
  • Nel processo esecutivo, il giudice dell'opposizione pre-esecutiva deve valutare concretamente l'esistenza e la natura della res oggetto del precetto; questioni diverse (es. esecuzione per fare sospesa e non coltivata) possono determinare l'estinzione della procedura e incidere sui rimedi disponibili.
  • I creditori che intendono far valere diritti derivanti da concordati devono usare gli strumenti previsti dal procedimento concorsuale (iscrizione al passivo, azioni nel procedimento concorsuale, iniziative nel termine di decadenza), altrimenti rischiano decadenze o l'assenza di titolo esecutivo spendibile in via individuale.
  • La Corte di cassazione può, se il contraddittorio in sede di legittimità è sufficientemente svolto e non servono accertamenti di fatto ulteriori, decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2 c.p.c.; pertanto, questioni di diritto decisive e dibattute possono essere definitivamente risolte in sede di cassazione.

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