Cassazione Civile, Ordinanza n. 02689/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2005, maggiore IRES. Il ricorso era stato rigettato in primo grado e l'appello respinto dal giudice tributario di secondo grado. In Cassazione la società proponeva due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 101 T.U.I.R.; (2) omesso esame di un fatto decisivo, poiché il giudice di merito aveva ritenuto non applicabili i principi contabili invocati dalla contribuente per mancato deposito del bilancio d'esercizio. Successivamente, però, le parti concludevano un accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. n. 546/1992, chiedendo congiuntamente la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto il 31 luglio 2024 e, ritenuta applicabile al giudizio di cassazione la disciplina introdotta dal comma 4-bis dell'art. 48 d.lgs. n. 546/1992, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con ordinanza. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione ed erronea applicazione
è il parametro dedotto per censurare la decisione di merito sotto il profilo della violazione di legge tributaria.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
è il parametro dedotto per lamentare il mancato esame di un fatto decisivo relativo all'applicabilità dei principi contabili.
sono le norme di diritto sostanziale la cui applicazione la contribuente assumeva essere stata erroneamente negata o mal applicata dai giudici di merito.
prevede la conciliazione in pendenza di giudizio e, se ricorrono i presupposti, la declaratoria di cessazione della materia del contendere; il perfezionamento avviene con la sottoscrizione dell'accordo, con indicazione di somme e termini di pagamento.
art. 48, comma 4-bis, d.lgs. n. 546/1992
estende l'applicazione della disciplina conciliativa anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023
stabilisce la decorrenza applicativa della novella per i giudizi instaurati in Cassazione dal 5 gennaio 2024.
è la norma richiamata per il deposito della memoria in vista della camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando le parti di una controversia tributaria raggiungono un accordo conciliativo rituale in pendenza del giudizio di cassazione, la Corte può dichiarare con ordinanza la cessazione della materia del contendere, purché la disciplina introdotta dall'art. 48, comma 4-bis, d.lgs. n. 546/1992 sia applicabile ratione temporis e in quanto compatibile.
- La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo che indichi le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento; in presenza di accordo totale, il giudizio non prosegue nel merito.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla definizione conciliativa della controversia, poiché la misura è prevista solo per i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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