Cassazione Civile, Ordinanza n. 26938/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un contratto di compravendita di un edificio ad uso abitativo per il quale era stato richiesto e riconosciuto, in sede di registrazione, il beneficio fiscale della c.d. prima casa. L'Agenzia delle Entrate ha successivamente disconosciuto tale agevolazione e ha emesso un avviso di liquidazione, impugnato da entrambe le parti del contratto, entrambe soccombenti nei gradi di merito. Solo l'acquirente ha poi proposto ricorso per cassazione ed è risultato vittorioso; nei confronti del venditore è stata quindi notificata una cartella di pagamento, sul presupposto che la pretesa tributaria fosse divenuta definitiva nei suoi confronti. Il venditore ha impugnato la cartella, ottenendone l'annullamento in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Agenzia in CTR. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio il contribuente ha chiesto la definizione agevolata prima ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, con esito negativo perché la cartella era stata qualificata come atto di riscossione e non come atto impositivo; successivamente, con la disciplina di cui all'art. 5 della L. 130/2022, il contribuente ha presentato istanza di sospensione e poi di definizione, versando quanto dovuto per il perfezionamento. L'Avvocatura dello Stato ha quindi chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5 della L. 130/2022 e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, osservando che tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere estesa analogicamente.
Norme richiamate
La precedente istanza di definizione agevolata è stata respinta perché l'atto impugnato era stato qualificato come mero atto di riscossione e non come atto impositivo.
Il perfezionamento della definizione agevolata ha determinato l'estinzione del processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché non ricorre un'ipotesi tipica di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia, una volta perfezionata secondo la disciplina speciale applicabile, comporta l'estinzione del giudizio e fa venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso.
- La disciplina sul doppio contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica: non si applica al processo estinto per definizione agevolata.
- Quando una pretesa tributaria sia stata definita con efficacia per una parte e contestata con autonomo ricorso da un'altra, la sopravvenuta definizione della lite può determinare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo pendente.
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