Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21635/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello contestando l'errata applicazione della legge in riferimento all'art. 597, comma 3, c.p.p. e al divieto di reformatio in peius: il Tribunale, in rito abbreviato, aveva condannato per furto aggravato (artt. 624, 625 n.4 e n.7 c.p.) a 1 anno e 2 mesi di reclusione e €300 di multa ritenendo integrate due aggravanti. La Corte d'Appello, pur avendo escluso l'aggravante della destrezza, ha pronunciato una pena complessiva più elevata (1 anno e 6 mesi di reclusione) diminuendo solo la multa a €250. Il ricorrente deduceva che l'aumento della pena in appello, nonostante l'esclusione di un'aggravante, violava il divieto di reformatio in peius applicabile al giudicato di primo grado reso in rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che la pronuncia d'appello è in contrasto con il principio imposto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice d'appello non può infliggere una sanzione in concreto superiore a quella disposta dal giudice di primo grado (divieto di reformatio in peius), pur potendo ricalcolare i parametri della commisurazione purché la pena complessiva non risulti aumentata. La Corte d'appello non ha motivato i criteri di ricalcolo e nel dispositivo ha disposto una pena maggiore rispetto al primo grado; perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo esame esclusivamente in punto di trattamento sanzionatorio, tenendo conto dei limiti edittali vigenti al momento del fatto (luglio 2016) e degli aumenti previsti per la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma che definisce il reato di furto; utilizzata per individuare la fattispecie di reato contestata

  • art. 625 c.p., n.4 e n.7

    Individua le aggravanti del furto (tra cui la destrezza e altre circostanze aggravanti) che erano state contestate in primo grado; la Corte d'appello ha escluso l'aggravante della destrezza

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Norma processuale rilevante alla luce del divieto di reformatio in peius: il ricorso deduceva errata applicazione di principi connessi al carattere peggiorativo della decisione di secondo grado posta in essere dalla Corte territoriale

  • art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27

    Norma citata solo per indicare la forma della requisitoria scritta del Pubblico Ministero (procedura telematica/straordinaria prevista in quel periodo)

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. Un., sent. n. 16208/2014 e altre)

    Richiamati precedenti della Cassazione che precisano il divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può infliggere una sanzione complessiva più grave rispetto a quella del primo grado; può però ricalcolare i parametri purché il risultato complessivo non sia peggiorativo

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d'appello di infliggere una pena complessiva più elevata rispetto a quella pronunciata in primo grado; ogni ricalcolo dei parametri di commisurazione è ammesso solo se non determina un incremento della sanzione complessiva
  • Se il giudice d'appello modifica circostanze aggravanti o attenuanti e ricalcola la pena, è obbligato a motivare i singoli passaggi del calcolo per rendere verificabile che non sia stato violato il divieto di peggioramento
  • In caso di rito abbreviato, la tutela contro la reformatio in peius è particolarmente rigorosa: l'imputato che abbia ottenuto un risultato favorevole in primo grado non può subire un aggravamento in sede d'appello in assenza di completo e trasparente calcolo motivato
  • Se la motivazione di appello non esplicita i criteri e i parametri del nuovo calcolo della pena e il dispositivo risulta più gravoso, la sentenza è annullabile e il procedimento va rinviato per ricalcolare il trattamento sanzionatorio conformemente ai limiti edittali e alle circostanze (compresa la recidiva)
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe segnalare puntualmente la discrepanza tra dispositivo e motivazione e richiedere l'annullamento per violazione del divieto di reformatio in peius, chiedendo il rinvio per corretto ricalcolo della pena

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.