Sentenza del 17/01/2019 n. 287 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 20/2019 ACCERTAMENTO - CESSIONE DI AZIENDA - Cessione licenza taxi - Equiparazione a cessione d'azienda - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda e la conseguente imposizione fiscale. Sosteneva che il trasferimento della licenza comunale taxi non integrasse una cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2555 c.c., poiché egli non avrebbe avuto la qualità di imprenditore, avendo lavorato come socio-lavoratore alle dipendenze di una cooperativa. Contestava inoltre la sussistenza del presupposto impositivo, la quantificazione del valore della cessione, il difetto di motivazione dell'accertamento e l'utilizzo di documentazione e comparazioni di mercato non allegate.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il titolare di una licenza taxi svolga un'attività d'impresa, anche quando l'attività sia esercitata tramite una cooperativa e anche in presenza di un solo principale bene strumentale, costituito dall'autovettura. La licenza taxi è stata considerata un bene immateriale strumentale all'impresa; la sua cessione onerosa, insieme all'autovettura e alle attrezzature, integra una cessione d'azienda o comunque realizza una plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 917/1986. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21
I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi ... possono essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane.
La norma è stata interpretata nel senso che il titolare della licenza taxi esercita un'attività d'impresa artigiana. La possibilità di iscrizione all'albo non esclude la natura imprenditoriale dell'attività, potendo il titolare operare anche tramite cooperative, consorzi o altre forme organizzative previste dalla legge.
Art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21
La licenza è rilasciata dalle amministrazioni comunali.
La licenza taxi è un titolo amministrativo rilasciato dal Comune, trasferibile alle condizioni previste dalla legge e previa verifica dei requisiti del subentrante.
Art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21
La licenza può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, in presenza dei requisiti prescritti.
Il trasferimento autorizzato della licenza a titolo oneroso costituisce un'operazione economicamente rilevante e può produrre una plusvalenza imponibile.
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
La nozione di azienda non richiede necessariamente una pluralità di beni: anche un'attività fondata principalmente su un'autovettura e su una licenza taxi può presentare un'organizzazione aziendale sufficiente.
Art. 86, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986
Concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei beni relativi all'impresa.
La licenza taxi è stata qualificata come bene immateriale strumentale all'impresa; pertanto, la sua cessione onerosa genera una plusvalenza concorrente alla formazione del reddito d'impresa.
Art. 39, comma 2, lett. a) e d-bis), del d.P.R. n. 600/1973
Quando il contribuente omette di dichiarare un reddito, l'Ufficio può utilizzare dati e notizie comunque raccolti e, nei casi previsti, anche presunzioni non necessariamente dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Art. 7 della legge 21/1992 e disciplina dell'imposta di registro
Il trasferimento della licenza taxi, se inserito in un'operazione onerosa relativa all'attività e ai suoi beni strumentali, può essere qualificato fiscalmente come cessione d'azienda, con applicazione dell'imposta di registro e responsabilità solidale dei contraenti.
Massime di principio
- Il titolare di una licenza taxi è normalmente considerato imprenditore o imprenditore artigiano, anche se opera come socio di una cooperativa o utilizza una struttura organizzativa minima.
- La cessione onerosa della licenza taxi, soprattutto se accompagnata dal trasferimento dell'autovettura e delle attrezzature, può essere equiparata fiscalmente alla cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda.
- La licenza taxi può essere considerata un bene immateriale strumentale all'impresa; il corrispettivo ricevuto per il suo trasferimento può quindi generare una plusvalenza imponibile come reddito d'impresa.
- L'assenza di una pluralità di beni o di dipendenti non esclude, da sola, l'esistenza di un'impresa: sono sufficienti l'organizzazione dei mezzi, l'investimento, i costi di esercizio e il rischio economico dell'attività.
- Il rapporto con una cooperativa non elimina necessariamente la natura imprenditoriale del titolare della licenza né scollega il corrispettivo della voltura dall'attività economica esercitata.
- In caso di omessa dichiarazione della plusvalenza, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere ai dati disponibili, alle informazioni di mercato e agli strumenti presuntivi previsti dalla disciplina dell'accertamento, purché la quantificazione sia adeguatamente sostenuta.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere il semplice rapporto di lavoro svolto dal tassista dalla titolarità della licenza e dalla disponibilità dei beni strumentali: ciò che rileva fiscalmente è l'operazione di trasferimento del complesso funzionale all'esercizio del servizio.
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