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Sentenza

Sentenza del 17/01/2019 n. 42 - Comm. Trib. Prov. Avellino

PROCESSO TRIBUTARIO - RICORSO - Cartella di pagamento - Omessa impugnazione atto prodromico - Inammissibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato palesemente inammissibile. La cartella di pagamento, in quanto atto conseguente a un avviso di liquidazione definitivo per mancata impugnazione, non poteva essere annullata sulla base di contestazioni riferibili all'atto prodromico.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento, contestando in sostanza la pretesa tributaria derivante dall'avviso di liquidazione presupposto. Tuttavia, tale avviso di liquidazione non era stato impugnato nei termini ed era quindi divenuto definitivo. La contestazione della cartella non poteva pertanto essere utilizzata per rimettere in discussione vizi o contenuti dell'atto presupposto ormai non più impugnabile.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. 546/1992

    La cartella di pagamento è autonomamente impugnabile solo per vizi propri o per contestazioni consentite dalla disciplina processuale; non è possibile utilizzarla per impugnare tardivamente un atto presupposto già divenuto definitivo.

  • Art. 14 del D.P.R. 602/1973

    Disciplina gli atti e i presupposti della riscossione, nel cui ambito rientra la formazione e notificazione della cartella conseguente alla definitività della pretesa tributaria.

  • Art. 15 del D.P.R. 602/1973

    Riguarda la riscossione delle somme iscritte a ruolo e conferma il collegamento tra la cartella e il titolo impositivo posto a fondamento della riscossione.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario presupposto, come un avviso di liquidazione, non viene impugnato entro i termini, diventa definitivo e non può normalmente essere contestato per la prima volta impugnando la successiva cartella di pagamento.
  • L'impugnazione della cartella deve concentrarsi sui suoi vizi propri, come errori di notifica, calcolo, intestazione, prescrizione o altri difetti relativi alla riscossione, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
  • La mancata impugnazione dell'atto prodromico preclude, di regola, la contestazione del merito della pretesa tributaria nella fase successiva della riscossione.
  • Prima di ricorrere contro una cartella è necessario verificare la regolare notifica, i termini di impugnazione e il contenuto degli atti presupposti, distinguendo tra vizi dell'atto originario e vizi propri della cartella.

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