Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/01/2019 n. 50 - Comm. Trib. Prov. Torino

Imposte sui redditi - Associazioni - Responsabile d'imposta - Legale rappresentante - Mancata comunicazione dimissioni - Rilevanza - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. La responsabilità del legale rappresentante non è stata esclusa, poiché la cessazione dalla carica non era stata comunicata all'Ufficio. La responsabilità resta comunque circoscritta alle obbligazioni sorte durante il periodo in cui il soggetto ha formalmente ricoperto la carica.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva di non poter essere ritenuto responsabile perché aveva cessato di fatto dalla carica di Presidente dell'associazione. La questione riguardava se le dimissioni o la cessazione effettiva dall'incarico, non comunicate all'Ufficio, fossero sufficienti a escludere la responsabilità per le obbligazioni fiscali dell'associazione. È stato invece ritenuto rilevante il mantenimento formale della carica risultante all'esterno: l'investitura come legale rappresentante implica, salvo tempestiva comunicazione della cessazione, l'effettiva riferibilità dei poteri di gestione e rappresentanza.

Norme richiamate

  • Art. 38 del codice civile

    La norma disciplina la responsabilità per le obbligazioni delle associazioni non riconosciute e consente di collegare la responsabilità personale a chi ha agito in nome e per conto dell'associazione.

  • Art. 35 del D.P.R. 633/1972

    La norma impone gli adempimenti di comunicazione relativi ai dati e alle variazioni rilevanti del soggetto d'imposta, inclusa la cessazione o variazione del legale rappresentante. La mancata comunicazione rende opponibile con difficoltà all'Amministrazione la cessazione di fatto dalla carica.

Massime di principio

  • La cessazione di fatto dalla carica di legale rappresentante non è normalmente sufficiente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria se non viene formalizzata e comunicata tempestivamente agli uffici competenti.
  • Il soggetto formalmente investito della rappresentanza può essere ritenuto responsabile delle obbligazioni fiscali sorte durante il periodo della carica, anche se sostiene di non avere più esercitato concretamente le funzioni.
  • La responsabilità non si estende automaticamente alle obbligazioni sorte dopo la cessazione effettiva e formalizzata della carica: è essenziale individuare il periodo temporale dell'investitura.
  • Dimissioni, revoca o sostituzione del rappresentante devono essere documentate con atti validi, registrate ove necessario e comunicate agli uffici fiscali e agli altri enti interessati.
  • Per superare la presunzione derivante dalla carica formale, il soggetto deve poter dimostrare non solo la cessazione sostanziale dell'incarico, ma anche l'adempimento degli obblighi di comunicazione e pubblicità previsti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.