Sentenza del 17/01/2019 n. 53 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposta di registro - Trust - Conferimento di beni o diritti - Trasferimento di ricchezza - Imposta proporzionale - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che il conferimento dei beni nel trust non costituisce, al momento della costituzione, un trasferimento imponibile di ricchezza verso il trustee. L'eventuale imposizione proporzionale deve essere rinviata al momento successivo in cui i beni vincolati saranno trasferiti effettivamente ai beneficiari, realizzando in tale fase l'arricchimento patrimoniale rilevante ai fini tributari.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini dell'imposta di registro del conferimento di beni o diritti in un trust. Il conferimento a favore del trustee, al momento della costituzione del trust, non determina un effettivo trasferimento di ricchezza né un arricchimento personale del trustee, poiché i beni sono vincolati allo scopo del trust e non entrano definitivamente nella sua disponibilità patrimoniale. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per applicare immediatamente l'imposta di registro in misura proporzionale.
Norme richiamate
Imposta di registro
L'imposta proporzionale presuppone un effettivo trasferimento di ricchezza. Il mero conferimento dei beni al trustee, quando comporta soltanto un vincolo di destinazione senza arricchimento definitivo, non integra tale presupposto.
Disciplina del trust
Il trustee riceve formalmente i beni, ma li amministra e li detiene nell'interesse del trust e dei beneficiari. Il trasferimento ai beneficiari costituisce il momento in cui può realizzarsi l'effettivo arricchimento rilevante ai fini dell'imposizione proporzionale.
Massime di principio
- Per stabilire quando applicare un'imposta proporzionale occorre verificare se l'operazione produce un effettivo e definitivo trasferimento di ricchezza, non la sola intestazione formale dei beni.
- Nel trust, il passaggio dei beni al trustee è normalmente neutrale ai fini dell'imposta proporzionale quando il trustee non acquisisce un vantaggio patrimoniale personale e i beni restano segregati per la finalità del trust.
- La tassazione può essere differita al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari, se in tale fase si realizza l'arricchimento effettivo e definitivo.
- La valutazione deve comunque considerare la struttura concreta del trust, i poteri del trustee, la posizione dei beneficiari e gli effetti sostanziali dell'atto, evitando di basarsi esclusivamente sulla forma giuridica dell'operazione.
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