Sentenza del 17/01/2019 n. 5 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Contratto di locazione munito da presunzione permutativa rilevante ai fini Iva - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata ritenuta priva di fondamento, poiché non è sufficiente presumere che le migliorie siano state effettuate in cambio di una riduzione del canone. In assenza di prova dell'effettiva permuta tra le prestazioni del proprietario e del conduttore, non può essere applicata l'IVA come se esistesse uno scambio imponibile distinto dal contratto di locazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione, ai fini IVA, di un contratto di locazione nel quale il conduttore avrebbe eventualmente eseguito migliorie sull'immobile in cambio di una riduzione del canone a favore del proprietario. L'Amministrazione finanziaria avrebbe ritenuto configurabile una permuta o uno scambio di prestazioni tra la concessione in godimento del bene e l'esecuzione delle migliorie. Secondo la decisione sintetizzata, tuttavia, tale qualificazione non può essere fondata su una mera presunzione: l'Ufficio deve dimostrare concretamente l'esistenza di un accordo sinallagmatico tra migliorie e riduzione del canone.
Norme richiamate
Normativa IVA sulla permuta e sulle prestazioni di servizi
La qualificazione di un rapporto come permuta o come scambio di prestazioni ai fini IVA richiede la prova di un nesso diretto tra le obbligazioni delle parti e non può derivare da una presunzione non supportata da elementi concreti.
Normativa IVA sui contratti di locazione
Il contratto di locazione non assume automaticamente natura di permuta imponibile solo perché il conduttore esegue lavori o migliorie sull'immobile. Occorre dimostrare che tali attività costituiscano il corrispettivo, totale o parziale, del godimento del bene o della riduzione del canone.
Massime di principio
- La semplice presenza di migliorie eseguite dal conduttore non prova, di per sé, l'esistenza di una permuta rilevante ai fini IVA.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare concretamente il collegamento sinallagmatico tra lavori eseguiti, riduzione del canone e concessione del godimento dell'immobile.
- Per qualificare un contratto come permuta occorre verificare il contenuto effettivo degli accordi tra le parti, inclusi clausole contrattuali, valore delle opere, modalità di determinazione del canone e corrispondenza temporale tra lavori e riduzione.
- In caso di dubbio, la qualificazione fiscale non può basarsi su mere congetture: l'onere della prova della diversa natura del contratto grava sull'Ufficio che contesta il trattamento fiscale applicato.
- La presenza di lavori o migliorie può assumere rilevanza IVA quando risulti che essi costituiscano effettivamente il corrispettivo, anche parziale, della locazione o di un vantaggio economico concesso dal proprietario.
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