Cassazione Penale, Sentenza n. 6701/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Giordano era stato giudicato colpevole in primo grado per guida in stato d'ebbrezza e reati contro la pubblica amministrazione (resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, istigazione alla corruzione) commessi il 1 luglio 2015. In Appello la Corte ha parzialmente riformato la sentenza riducendo la pena e dichiarando estinta per prescrizione la contravvenzione relativa al capo A. Con ricorso per cassazione il difensore ha dedotto tre motivi: 1) per il capo b) contestazione di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che si sarebbe trattato di mera disobbedienza e non di opposizione violenta; 2) per il capo c) oltraggio a pubblico ufficiale, sostenendo che le espressioni offensive non sarebbero state proferite in presenza di altri né connessi alle funzioni degli agenti; 3) per il capo d) istigazione alla corruzione, deducendo carenza di dolo e tenuità della somma offerta (modesta e resa da stato di ubriachezza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità dei motivi, ritenendo che il ricorrente non si sia confrontato con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata e abbia chiesto una rivalutazione dei fatti che non compete alla Corte di legittimità. La Cassazione ha confermato, quindi, la statuizione della Corte d'Appello (che aveva ridotto la pena e dichiarato prescritta la contravvenzione A) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p., a versare in favore della cassa delle ammende la somma determinata in via equitativa di 3.000 euro.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 186
Norma richiamata per la contestazione di guida in stato d'ebbrezza (capo A).
Norma relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo b).
Norma relativa al reato di oltraggio a pubblico ufficiale contestato al capo c).
Norma relativa al delitto di istigazione alla corruzione contestato al capo d).
codice penale, art. 81, secondo comma
Richiamato in relazione al concorso di reati e ai riflessi sull'applicazione delle norme sanzionatorie.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito di ricorso dichiarato inammissibile.
decreto-legge 23 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
Norma richiamata in materia di procedimento a trattazione scritta davanti alla Corte di Cassazione, disciplina del rito per la trattazione scritta.
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 e legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022
Riferimenti normativi procedurali citati nel contesto della disciplina transitoria relativa al rito a trattazione scritta.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Principio utilizzato per escludere la sanzione accessoria della Cassa delle Ammende quando non sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha comunque disposto il versamento equitativo di 3.000 euro.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è chiamata a rivedere autonomamente la valutazione del fatto e delle prove: i motivi che si limitano a chiedere una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili per aspecificità.
- I motivi in cassazione devono confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata; la mancata correlazione tra censure e motivazione comporta l'inammissibilità.
- Per il reato di istigazione alla corruzione l'idoneità della offerta di denaro va valutata ex ante: anche somme modeste possono essere ritenute idonee se non del tutto irrilevanti.
- Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è rilevante la condotta che effettivamente ostacola o minaccia gli operatori; la mera disobbedienza, senza ostacolo o minaccia, può non integrare il reato, ma la valutazione è di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Per l'oltraggio a pubblico ufficiale rileva che le espressioni offensive siano rivolte nei confronti di chi svolge funzioni pubbliche e, sovente, la presenza di testimoni o di terzi che le udivano rafforza la configurabilità del reato.
- Motivi generici, ripetitivi o non specifici già esaminati nei gradi precedenti sono normalmente inammissibili in Cassazione.
- Il ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e, in casi previsti, sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se non si ritiene che l'inammissibilità sia imputabile a colpa nella determinazione del ricorso.
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