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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6701/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giordano era stato giudicato colpevole in primo grado per guida in stato d'ebbrezza e reati contro la pubblica amministrazione (resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, istigazione alla corruzione) commessi il 1 luglio 2015. In Appello la Corte ha parzialmente riformato la sentenza riducendo la pena e dichiarando estinta per prescrizione la contravvenzione relativa al capo A. Con ricorso per cassazione il difensore ha dedotto tre motivi: 1) per il capo b) contestazione di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che si sarebbe trattato di mera disobbedienza e non di opposizione violenta; 2) per il capo c) oltraggio a pubblico ufficiale, sostenendo che le espressioni offensive non sarebbero state proferite in presenza di altri né connessi alle funzioni degli agenti; 3) per il capo d) istigazione alla corruzione, deducendo carenza di dolo e tenuità della somma offerta (modesta e resa da stato di ubriachezza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità dei motivi, ritenendo che il ricorrente non si sia confrontato con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata e abbia chiesto una rivalutazione dei fatti che non compete alla Corte di legittimità. La Cassazione ha confermato, quindi, la statuizione della Corte d'Appello (che aveva ridotto la pena e dichiarato prescritta la contravvenzione A) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p., a versare in favore della cassa delle ammende la somma determinata in via equitativa di 3.000 euro.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 186

    Norma richiamata per la contestazione di guida in stato d'ebbrezza (capo A).

  • codice penale, art. 337

    Norma relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo b).

  • codice penale, art. 341-bis

    Norma relativa al reato di oltraggio a pubblico ufficiale contestato al capo c).

  • codice penale, art. 322

    Norma relativa al delitto di istigazione alla corruzione contestato al capo d).

  • codice penale, art. 81, secondo comma

    Richiamato in relazione al concorso di reati e ai riflessi sull'applicazione delle norme sanzionatorie.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito di ricorso dichiarato inammissibile.

  • decreto-legge 23 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)

    Norma richiamata in materia di procedimento a trattazione scritta davanti alla Corte di Cassazione, disciplina del rito per la trattazione scritta.

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 e legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022

    Riferimenti normativi procedurali citati nel contesto della disciplina transitoria relativa al rito a trattazione scritta.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Principio utilizzato per escludere la sanzione accessoria della Cassa delle Ammende quando non sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha comunque disposto il versamento equitativo di 3.000 euro.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è chiamata a rivedere autonomamente la valutazione del fatto e delle prove: i motivi che si limitano a chiedere una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili per aspecificità.
  • I motivi in cassazione devono confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata; la mancata correlazione tra censure e motivazione comporta l'inammissibilità.
  • Per il reato di istigazione alla corruzione l'idoneità della offerta di denaro va valutata ex ante: anche somme modeste possono essere ritenute idonee se non del tutto irrilevanti.
  • Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è rilevante la condotta che effettivamente ostacola o minaccia gli operatori; la mera disobbedienza, senza ostacolo o minaccia, può non integrare il reato, ma la valutazione è di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Per l'oltraggio a pubblico ufficiale rileva che le espressioni offensive siano rivolte nei confronti di chi svolge funzioni pubbliche e, sovente, la presenza di testimoni o di terzi che le udivano rafforza la configurabilità del reato.
  • Motivi generici, ripetitivi o non specifici già esaminati nei gradi precedenti sono normalmente inammissibili in Cassazione.
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e, in casi previsti, sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se non si ritiene che l'inammissibilità sia imputabile a colpa nella determinazione del ricorso.

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