Sentenza del 05/08/2024 n. 21981 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva notificato nel 2018 ad A.A., quale erede di B.B., un avviso di accertamento per IVA, interessi e sanzioni relativi al 2013, conseguente all’omessa dichiarazione della Sas. A.A. aveva impugnato l’atto. In cassazione l’Agenzia contestava la decisione della CTR sul difetto di motivazione dell’avviso, dovuto alla mancata allegazione o riproduzione dei documenti acquisiti presso un terzo. Con i due motivi incidentali, A.A. censurava invece la validità della notifica a lei, anziché alla società, sostenendo che, essendo l’atto stato emesso entro cinque anni dalla cancellazione della Sas, il destinatario doveva restare l’ente. La Sas era stata cancellata il 17 marzo 2015; l’avviso era stato emesso e notificato nel 2018, dopo la morte di B.B.
La decisione
La Cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi incidentali di A.A. e ha dichiarato assorbito il ricorso principale dell’Agenzia, senza quindi decidere la censura sulla motivazione dell’avviso. In base all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, nei rapporti fiscali l’estinzione della società è differita di cinque anni dalla richiesta di cancellazione: nel periodo, l’atto impositivo andava notificato alla Sas, non all’erede dell’ex liquidatore. La morte di B.B. non trasferiva automaticamente ad A.A. la rappresentanza della società né la rendeva destinataria dell’atto. La notifica è stata ritenuta nulla e non idonea a raggiungere il proprio scopo. La Corte ha cassato la sentenza d’appello e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario di A.A. e annullando l’avviso di accertamento. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all' articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
Per gli atti e i rapporti fiscali indicati, la cancellazione non rende immediatamente estinta la società nei confronti dell’Amministrazione finanziaria: gli effetti dell’estinzione sono differiti di cinque anni. In tale periodo la società rimane il destinatario degli atti impositivi e conserva la rappresentanza rilevante per il contenzioso.
Art. 60, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 600/1973
Veniva, dunque, in auge, nella specie, l'obbligo - invero disatteso - di notificazione dell'atto impositivo presso il domicilio fiscale dell'ente ex art. 60, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973.
Nel caso deciso, l’atto impositivo relativo ai debiti fiscali della società ancora rilevante ai fini tributari doveva essere notificato presso il domicilio fiscale dell’ente, non all’erede dell’ex liquidatore.
Ciò non escludeva, tra l'altro, la possibilità, prevista dall' art. 145, comma 1, cod. proc. civ., così come modificato dalla L. n. 263 del 2005 (applicabile ratione temporis al caso di specie), di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta.
La notifica alla persona giuridica poteva essere eseguita, in alternativa a quella presso la sede, alla persona fisica che la rappresentava. La norma non giustificava però la notifica all’erede di un rappresentante deceduto, che non aveva acquisito automaticamente la rappresentanza della società.
Art. 2284 c.c., richiamato dall’art. 2315 c.c.
Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.
La morte del socio non determina di per sé il subentro automatico degli eredi nella posizione societaria del defunto: la continuazione con gli eredi richiede il loro consenso, mentre, in mancanza, opera la liquidazione della quota, salvo diverse previsioni del contratto sociale.
Massime di principio
- Se un atto fiscale relativo a una società cancellata viene emesso entro i cinque anni dalla richiesta di cancellazione, l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 mantiene la società come soggetto di riferimento per gli atti tributari. La notifica va quindi indirizzata alla società secondo le regole applicabili, non automaticamente ai soci o ai loro eredi.
- La morte dell’amministratore o liquidatore non attribuisce agli eredi, per il solo fatto della successione, la rappresentanza della società né la capacità di ricevere atti fiscali in nome dell’ente. Occorre individuare il rappresentante legittimato secondo le regole societarie.
- Una notifica indirizzata a un soggetto privo di collegamento giuridico e di capacità rappresentativa rispetto al destinatario effettivo può essere nulla e non sanabile se, per la sua concreta destinazione, non è idonea a raggiungere lo scopo. La mera conoscenza dell’atto o la sua impugnazione non comportano necessariamente la sanatoria.
- Quando la Cassazione accoglie un motivo che risolve la controversia e rende irrilevanti gli altri, può dichiarare assorbite le restanti censure; in questo caso, la questione sulla motivazione dell’avviso non è stata esaminata perché l’atto è stato annullato per la nullità della notifica.
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