Cassazione Civile, Ordinanza n. 00101/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine da un’azione revocatoria fallimentare promossa dalla procedura di amministrazione straordinaria per recuperare pagamenti eseguiti dalla società poi insolvente, in favore della creditrice, nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di insolvenza. Si trattava di tre pagamenti per complessivi euro 85.241,19, relativi a debiti liquidi ed esigibili, effettuati nel 2014. La procedura sosteneva che la creditrice avesse ricevuto tali somme nella consapevolezza dello stato di dissesto della debitrice, desumibile dai rapporti anomali tra le parti, dai ritardi nei pagamenti, dai piani di rientro, dall’uso improprio di "atti di transazione" che in sostanza regolavano dilazioni e insoluti, nonché dalla comunicazione scritta con cui la debitrice aveva riconosciuto di non essere più in grado di pagare. La società creditrice impugnava la decisione di merito deducendo: 1) che la scientia decoctionis doveva essere valutata solo al momento di ciascun pagamento e non sulla base di indici temporaneamente anteriori; 2) che la Corte territoriale aveva attribuito rilievo a fatti troppo risalenti rispetto ai pagamenti revocati; 3) l’omesso esame del fatto che, nei successivi undici mesi, la debitrice avrebbe comunque pagato quasi 400.000 euro; 4) l’erronea esclusione dell’esimente di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., sostenendo che i pagamenti erano stati eseguiti nei "termini d’uso" e che tali termini andassero riferiti ai rapporti tra le parti e non agli usi del settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sul piano del diritto e inammissibile nella parte in cui mirava a rimettere in discussione l’accertamento di fatto della scientia decoctionis, già compiuto dai giudici di merito mediante un ragionamento presuntivo sorretto da plurimi indici (ritardi, piani di rientro, solleciti, azioni giudiziarie, riconoscimento di debito). Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché sollecitava un nuovo scrutinio della prova presuntiva e della ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, non essendo stato indicato in modo autosufficiente dove il fatto del pagamento di circa 400.000 euro fosse stato dedotto e discusso, né essendo stata spiegata la sua decisività. Ha infine respinto il quarto motivo, chiarendo che l’esimente dei "termini d’uso" ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. riguarda i pagamenti eseguiti secondo le modalità concretamente praticate tra le parti, ma non copre i pagamenti effettuati in esecuzione di un successivo piano di rientro concordato per debiti già scaduti e insoluti. Sono state confermate le spese di lite e l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 2; comma 3, lett. a)
La scientia decoctionis deve essere valutata al momento dell’atto revocabile e può essere provata per presunzioni; l’esimente dei termini d’uso opera solo per pagamenti di corrispettivi di forniture di beni e servizi eseguiti secondo le modalità concretamente invalse tra le parti, non per pagamenti inseriti in un piano di rientro di debiti già scaduti.
La critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito è inammissibile se si risolve nella mera proposta di una diversa inferenza probabilistica o in una diversa ricostruzione dei fatti, senza dimostrare lo scostamento dai canoni della presunzione semplice.
Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori o la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza del terzo deve sussistere al momento dell’atto revocabile, ma gli indizi che la dimostrano devono logicamente precedere l’atto ed essere valutati con giudizio ex ante.
- La scientia decoctionis può essere desunta dal giudice di merito tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, valorizzando ritardi nei pagamenti, piani di rientro, solleciti, riconoscimenti di debito e altre anomalie del rapporto commerciale; tale accertamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
- Non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, se il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- L’esimente dei pagamenti eseguiti nei termini d’uso riguarda i pagamenti corrispettivi di forniture di beni o servizi che si inseriscono nel normale ciclo produttivo e che rispettano le modalità concretamente praticate tra le parti; non si applica ai pagamenti effettuati per dare esecuzione a un piano di rientro di debiti già scaduti e accumulati.
- Quando il ricorrente contesta la valutazione presuntiva compiuta dal giudice di merito, deve indicare specificamente i fatti decisivi omessi o mal valutati e non può limitarsi a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
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