Cassazione Penale, Ordinanza n. 18890/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
L'istante aveva chiesto l'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione a un cumulo esecutivo predisposto dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, con fine pena fissato al 31/08/2031. Il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva dichiarato inammissibile l'istanza perché nel cumulo era ricompresa una condanna per rapina aggravata, reato ostativo, e perché la pena ancora da espiare superava il limite di quattro anni previsto per i titoli esecutivi comprendenti reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che, ai fini del vaglio di ammissibilità della domanda di beneficio penitenziario, il cumulo dovesse essere "sciolto" virtualmente per imputare la pena già espiata ai reati ostativi, così da verificare diversamente il presupposto di accesso alla misura. Venivano richiamati anche gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. e l'art. 4-bis l. n. 354/1975.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza si ponesse in contrasto con un orientamento già consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di affidamento in prova terapeutico: quando il titolo esecutivo comprende reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. e la pena ancora da espiare supera il limite di quattro anni, non è consentita la scissione virtuale del cumulo per imputare la pena già espiata ai reati ostativi. Conseguentemente ha confermato il rigetto dell'istanza di beneficio e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti in materia di protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
disciplina l'affidamento in prova terapeutico; la condizione di accesso richiede che la pena detentiva inflitta o ancora da espiare rientri nei limiti previsti dalla norma.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
è il vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.
art. 3 Cost.
richiamato dalla difesa a sostegno della tesi del necessario scioglimento del cumulo, ma non accolto dalla Corte.
art. 27, comma 3, Cost.
richiamato dalla difesa a sostegno della tesi del necessario scioglimento del cumulo, ma non accolto dalla Corte.
art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
la presenza di reati ostativi nel titolo esecutivo incide sul limite di accesso al beneficio, riducendolo a quattro anni.
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
richiamato per l'annotazione del provvedimento con omissione dei dati identificativi in caso di diffusione.
Massime di principio
- In tema di affidamento in prova terapeutico, se il titolo esecutivo comprende reati ricompresi nell'art. 4-bis ord. pen. e la pena da espiare supera il limite di quattro anni, il giudice non può procedere a una scissione virtuale del cumulo per ricalcolare artificiosamente il residuo pena utile all'accesso al beneficio.
- Il vaglio di ammissibilità dell'istanza per affidamento in prova terapeutico deve essere effettuato sulla pena esecutivamente considerata nel suo complesso, non mediante imputazioni selettive della pena già espiata ai singoli reati del cumulo.
- Il ricorso per cassazione che riproponga una tesi già disattesa da un consolidato orientamento di legittimità in materia di benefici penitenziari è suscettibile di essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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