Cassazione Civile, Ordinanza n. 03239/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da rapporti derivanti da un contratto di appalto per l'automazione gestionale di servizi ospedalieri, cessato prima del periodo in cui sono state eseguite ulteriori prestazioni. La società sosteneva di aver reso prestazioni dopo la cessazione del contratto e agiva ex art. 2041 c.c.; l'università, in via riconvenzionale, chiedeva la ripetizione di somme asseritamente pagate due volte a seguito di mandati di pagamento eseguiti in relazione a pignoramenti e decreti ingiuntivi. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione ad causam dell'università, sostenendo che, per effetto della disciplina istitutiva dell'Azienda Policlinico Umberto I, la legittimazione spettasse all'azienda e non all'ateneo; 2) falsa applicazione delle norme sulla medesima vicenda normativa e sulle regole processuali, insistendo sul fatto che l'Università avesse perso la legittimazione processuale; 3) nullità della sentenza per contraddittorietà manifesta, perché la Corte d'appello avrebbe riconosciuto l'esistenza di crediti della società ma poi negato che essi impedissero la ripetizione dell'indebito; 4) violazione dell'art. 1193 c.c., assumendo che, in presenza di più rapporti di dare-avere tra le parti, il pagamento dovesse essere imputato ad altri debiti della stessa specie e che quindi la domanda di ripetizione dovesse essere respinta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché nel giudizio di rinvio non è consentito rimettere in discussione questioni già coperte da giudicato implicito o già risolte nella precedente decisione rescindente; inoltre la questione della legittimazione dell'università era stata già affrontata e respinta nel precedente giudizio di legittimità. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo perché la dedotta contraddizione non sussisteva: l'esistenza di un più ampio dare-avere tra le parti non dimostrava, di per sé, una diversa imputazione del pagamento oggetto della ripetizione; in presenza di un pagamento con causale determinata, la parte che invoca l'imputazione ad altri debiti deve fornire prova delle condizioni che la giustificano, prova che nella specie mancava. La Corte ha quindi confermato la condanna della società alla ripetizione dell'indebito e ha anche applicato d'ufficio la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo il ricorso proposto quantomeno con colpa grave, oltre a porre a carico della ricorrente le spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda originaria di arricchimento senza causa proposta dalla società per prestazioni rese dopo la cessazione del contratto.
La precedente cassazione aveva ritenuto erronea l'ammissibilità della tardiva eccezione di prescrizione sollevata nella prima memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c.; nel presente giudizio viene ribadito il limite del giudizio di rinvio.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la perdita di legittimazione processuale dell'università; la Corte esclude che la questione possa essere riaperta in rinvio e richiama il precedente rigetto della tesi.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte reputa non decisiva la doglianza perché manca prova di una diversa imputazione del pagamento.
Invocato per denunciare nullità della motivazione; la Corte esclude la nullità sia sul tema della legittimazione sia sul preteso contrasto motivazionale.
La Corte ribadisce che i criteri legali di imputazione operano solo in via suppletiva e richiedono la prova dei presupposti per una diversa imputazione del pagamento; nel caso concreto non era dimostrata alcuna imputazione diversa rispetto al pagamento con causale specifica.
Richiamato quale regola che attribuisce al creditore, in mancanza di scelta del debitore, la facoltà di imputare il pagamento a uno o più debiti determinati.
Usato per liquidare equitativamente la somma dovuta a titolo di sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato d'ufficio per la proposizione di un ricorso ritenuto gravemente colposo, con condanna al pagamento di una somma equitativa oltre alle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Dà luogo all'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 2, comma 7, d.l. n. 341/1999, conv. in L. n. 453/1999
Norma invocata per sostenere la sostituzione processuale dell'Azienda Policlinico Umberto I nei contenziosi relativi a opere o servizi sanitari; la Corte ritiene la disciplina non applicabile al rapporto in causa, perché non attinente a gestione assistenziale, beni o servizi sanitari, né a opere pubbliche a prevalente destinazione sanitaria.
art. 2, comma 1, d.l. n. 341/1999, conv. in L. n. 453/1999
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare la legittimazione dell'università; la Corte non accoglie la lettura estensiva proposta.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio non possono essere riproposte questioni nuove o questioni già coperte da giudicato implicito o già risolte dalla sentenza rescindente; il giudice del rinvio deve attenersi ai limiti segnati dalla cassazione e non può riesaminare presupposti logico-giuridici ormai consolidati.
- La legittimazione processuale o sostanziale non può essere rimessa in discussione in sede di rinvio quando la relativa questione sia stata già esaminata e respinta nel precedente giudizio di legittimità, ovvero quando la sua rivalutazione contrasti con l'intangibilità del decisum rescindente.
- In tema di imputazione dei pagamenti, i criteri legali di cui all'art. 1193 c.c. operano in via suppletiva e solo se il debitore non abbia effettuato la scelta e il creditore non abbia imputato il pagamento; chi invoca un'imputazione diversa ha l'onere di provare i presupposti che la giustificano.
- La mera esistenza di un più ampio dare-avere tra le parti non basta a paralizzare una domanda di ripetizione di indebito riferita a un pagamento con causale specifica, se non si dimostra che quel pagamento sia stato effettivamente imputato ad altri debiti determinati.
- La proposizione di un ricorso fondato su deduzioni manifestamente incompatibili con dati processuali e documentali noti alla parte può integrare colpa grave e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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