Cassazione Civile, Ordinanza n. 20366/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore dipendente di una società concessionaria/gestore stradale, che chiedeva il riconoscimento della qualifica superiore di "assistente di sala operativa" a decorrere da dicembre 2013, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva respinto il gravame della società. In cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, violazione di norme costituzionali e dell'art. 2948 c.c. sostenendo che il credito differenziale fosse in parte prescritto; con un secondo motivo ha denunciato violazione dei criteri di interpretazione contrattuale degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all'art. 74 del CCNL del personale non dirigente, insistendo sulla sostanziale diversità tra il centro operativo stradale (COS), ove il lavoratore prestava servizio, e la sala operativa compartimentale (SOC), e assumendo che, poiché il COS non era disciplinato da apposita fonte collettiva, la domanda di superiore inquadramento dovesse essere rigettata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto corretta la decisione di merito in tema di prescrizione, in linea con l'orientamento secondo cui, per i diritti di lavoro non ancora prescritti al 12 luglio 2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto, in ragione del venir meno della stabilità del posto di lavoro. Sul secondo ha escluso che la società avesse indicato una fonte collettiva o organizzativa idonea a supportare la pretesa distinzione, rilevando che le declaratorie collettive richiamate riguardavano la sola "sala operativa" e non consentivano di fondare il diverso inquadramento sulla minore complessità del COS. È stata quindi confermata la sentenza d'appello e la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
richiamato nel motivo ma non ritenuto decisivo; la Corte non accoglie la censura costituzionale generica proposta dalla ricorrente
art. 39 Cost.
richiamato nel motivo ma senza specifica rilevanza decisoria
art. 4 Cost.
richiamato nel motivo ma senza specifica rilevanza decisoria
art. 41 Cost.
richiamato nel motivo ma senza specifica rilevanza decisoria
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo ma senza specifica rilevanza decisoria
in combinato con l'art. 2935 c.c., la prescrizione dei crediti di lavoro non ancora prescritti al 12 luglio 2012 decorre dalla cessazione del rapporto
il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato dalla Corte nella cessazione del rapporto per i crediti interessati dal mutato regime di stabilità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
richiamato per contestare l'interpretazione del CCNL, ma la censura è stata ritenuta infondata
richiamato per contestare l'interpretazione sistematica delle clausole collettive, ma senza esito favorevole per la ricorrente
art. 74 CCNL Personale non dirigente ANAS spa
le declaratorie generali e specifiche della disciplina collettiva sono state interpretate nel senso che la sussunzione delle mansioni va operata sulla base delle declaratorie, senza valorizzare una pretesa distinzione non prevista tra COS e SOC
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di prescrizione dei crediti di lavoro, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, poiché il nuovo assetto della tutela contro i licenziamenti non assicura una stabilità idonea a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
- La deduzione di una differenza di inquadramento non può fondarsi su una presunta diversità organizzativa o funzionale di strutture aziendali se tale diversità non risulta da una fonte collettiva, regolamentare o organizzativa specificamente prodotta in giudizio.
- Nella verifica dell'inquadramento professionale, la sussunzione delle mansioni va effettuata sulla base delle declaratorie contrattuali generali e specifiche applicabili, e non può essere alterata da elementi non desumibili dal testo collettivo o da documenti non pertinenti.
- Il ricorrente per cassazione che censuri l'interpretazione di un contratto collettivo deve individuare puntualmente la fonte normativa o contrattuale da cui deriva la pretesa lettura; in mancanza, la censura resta generica e infondata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20326/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20327/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20331/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20333/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20336/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20338/2025 del 21/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →