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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17880/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva fornito materiali per la raccolta dei rifiuti a una società poi assoggettata, prima dell'apertura del fallimento, ad amministrazione giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011. Vantava un credito di euro 19.327,40 e ne chiedeva l'ammissione al passivo in prededuzione, sostenendo che la prededuzione riconosciuta dall'art. 54 del codice antimafia dovesse conservare il medesimo rango anche nel successivo fallimento. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo; l'opposizione allo stato passivo era stata respinta dal Tribunale di Palmi. Con il ricorso per cassazione la creditrice deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 54 del d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 111, comma 2, l. fall., assumendo che la disposizione speciale sulla prededuzione imponesse il medesimo trattamento nel fallimento successivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che non vi è consecuzione tra amministrazione giudiziaria antimafia e fallimento, per diversità di presupposti, destinatari e finalità delle due procedure. L'art. 111, comma 2, l. fall. non si applica automaticamente ai crediti sorti nel corso dell'amministrazione giudiziaria; l'art. 54 d.lgs. n. 159 del 2011 disciplina infatti la prededuzione solo nell'ambito del procedimento di prevenzione in cui il credito è sorto. Poiché la prededuzione ha natura processuale e viene meno con la cessazione della procedura che l'ha generata, essa non può essere traslata nel fallimento in assenza di una specifica previsione di legge estesa alla diversa procedura o di un effettivo fenomeno di consecuzione tra procedure. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 61 d.lgs. n. 159 del 2011

    È richiamato dalla ricorrente come norma del codice antimafia coinvolta nella disciplina del credito sorto in amministrazione giudiziaria.

  • art. 54 d.lgs. n. 159 del 2011

    "I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato"

    La disposizione regola la prededuzione solo nell'ambito del procedimento di prevenzione; non consente di estendere automaticamente tale rango al successivo fallimento.

  • art. 111, comma 2, legge fallimentare

    "Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge"

    La Corte esclude che questa previsione basti, da sola, a trasportare nel fallimento la prededuzione riconosciuta in altra procedura, quando manchi una consecuzione tra le procedure o una norma che disciplini espressamente il diverso contesto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per il rinvio alla motivazione di un precedente della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È posto a fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La prededuzione ha natura processuale: nasce e si realizza nell'ambito della procedura in cui il credito sorge e, di regola, cessa con la chiusura di quella procedura.
  • Il riconoscimento della prededuzione in una procedura non si trasferisce automaticamente a una procedura successiva diversa; occorre una specifica previsione normativa riferita anche alla nuova procedura oppure un effettivo fenomeno di consecuzione tra procedure.
  • La consecuzione tra procedure presuppone una coincidenza sostanziale della situazione di dissesto da regolare; non è configurabile quando le procedure hanno presupposti, destinatari e finalità differenti.
  • L'art. 111, comma 2, l. fall. opera per i crediti prededucibili nelle procedure concorsuali regolate dalla legge fallimentare e non vale, di per sé, a estendere il rango a crediti sorti in un diverso procedimento di prevenzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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