Cassazione Civile, Ordinanza n. 20246/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti di un'azienda regionale di emergenza sanitaria hanno agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivato dal fatto che, per un lungo arco temporale (dal dicembre 2008 al dicembre 2018), non era stata loro consentita la pausa giornaliera di almeno 10 minuti nei turni superiori a sei ore. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d'appello l'aveva accolta ritenendo provata una lesione da usura psico-fisica. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2118 c.c., 115 c.p.c. e degli artt. 1, 8 e 17 d.lgs. 66/2003, sostenendo che la pausa di 10 minuti non sarebbe sovrapponibile ai riposi giornaliero e settimanale e che, nei servizi sanitari d'urgenza, essa andrebbe coordinata con le esigenze tecniche del servizio; inoltre deduceva una erronea valutazione delle prove testimoniali; (2) violazione dell'art. 1223 c.c. in relazione all'art. 2059 c.c., assumendo che i lavoratori non avessero provato un danno effettivo e che non fossero ammissibili danni in re ipsa; (3) in via subordinata, censura sulla liquidazione equitativa del danno, perché la corte territoriale avrebbe fatto riferimento ai conteggi predisposti dai lavoratori, commisurati alla retribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili le doglianze nella parte in cui miravano a una rivalutazione del contenuto delle testimonianze. Ha inoltre chiarito che non è riconosciuta una responsabilità o un danno in re ipsa, ma ha osservato che la corte d'appello aveva accertato in fatto, con valutazione non più sindacabile in sede di legittimità, la violazione protratta per dieci anni dell'art. 8 d.lgs. 66/2003 e, sulla base di tale violazione grave e continuativa, aveva ritenuto provato, nell'an, un danno da usura psico-fisica. Quanto alla quantificazione, la Corte ha ritenuto non censurabile la valutazione equitativa compiuta dal giudice di merito e ha rilevato la genericità della contestazione della parte datoriale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito mediante declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia sulla pausa lavorativa e sul danno da usura psico-fisica.
Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma le relative censure sono state dichiarate inammissibili perché tendevano a una rivalutazione del merito.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina dell'orario di lavoro; non è stato il fulcro della decisione.
pausa, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti
La reiterata violazione della disciplina sulla pausa lavorativa può integrare, in concreto, un danno da usura psico-fisica per il dipendente, accertabile dal giudice di merito anche tramite presunzioni.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della flessibilità del regime orario nei servizi sanitari; non è stato accolto come decisivo.
La Corte ribadisce che il danno deve essere allegato e provato quanto a esistenza, evento pregiudizievole e nesso causale; non è ammissibile, in linea di principio, un danno in re ipsa.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al danno non patrimoniale; la Corte ha escluso che la decisione impugnata avesse riconosciuto un danno in re ipsa.
art. 111 Cost.
Il giudizio di merito, se adeguatamente motivato e conforme a tale parametro, non è sindacabile in cassazione nei suoi accertamenti di fatto.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La violazione reiterata e protratta della disciplina sulle pause lavorative può costituire, in concreto, fonte di danno da usura psico-fisica del lavoratore, purché il pregiudizio sia allegato e risulti accertato dal giudice di merito sulla base delle circostanze del caso.
- Il danno non può essere presunto automaticamente in re ipsa: chi lo invoca deve allegarne l'esistenza e dimostrarne gli elementi costitutivi, ma la prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici quando la violazione sia grave, sistematica e prolungata.
- Quando il giudice di merito ha accertato in fatto la violazione della norma lavoristica e, con motivazione congrua, ha ritenuto provato il pregiudizio, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella di merito mediante una diversa lettura delle prove.
- La liquidazione equitativa del danno è insindacabile in cassazione se il giudice di merito la motiva adeguatamente e se la contestazione della controparte è generica o non specificamente confrontata con il criterio utilizzato.
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