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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23789/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una confisca allargata ex art. 12-sexies d.l. 306/1992 disposta con sentenza definitiva nei confronti di un soggetto condannato per associazione mafiosa e reati in materia di stupefacenti, avente ad oggetto un immobile acquistato in comunione legale con la coniuge. In sede esecutiva era stata proposta istanza di revoca della confisca, dichiarata inammissibile, e successiva opposizione rigettata dalla Corte di appello quale giudice dell'esecuzione. Il condannato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la confisca sarebbe revocabile in executivis per illegittimità, in particolare per inosservanza del criterio della "ragionevolezza temporale" tra acquisto del bene e reato, richiamando l'analogia con la disciplina dell'illegalità della pena e denunciando altresì una disparità di trattamento tra confisca disposta dal giudice della cognizione e confisca disposta in esecuzione. La terza interessata ha invece dedotto violazione del contraddittorio per asserita mancata notifica del decreto di citazione dopo la conversione del ricorso in opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., e ha contestato nel merito la decisione che le aveva negato la possibilità di far valere il difetto del presupposto della ragionevolezza temporale della confisca, ritenendo di poter sollevare anche tali questioni quale terza interessata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando la decisione della Corte di appello che aveva a sua volta rigettato l'opposizione contro l'ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell'istanza di revoca della confisca. Per il condannato, la Corte ha ritenuto che la confisca disposta con sentenza definitiva non sia revocabile dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p., salvo il ricorso a rimedi straordinari e, comunque, non in presenza di meri mutamenti interpretativi sulla ragionevolezza temporale; ha inoltre osservato che nel caso concreto non erano stati dedotti fatti nuovi o prove nuove, ma solo un diverso inquadramento giuridico. Per la terza interessata, la Corte ha escluso la violazione del contraddittorio, poiché la ricorrente aveva partecipato all'udienza fissata dopo il rilievo del difetto iniziale, e ha affermato che il terzo interessato può contestare in executivis solo la titolarità o disponibilità del bene, non i presupposti sostanziali della confisca, ivi compresa la ragionevolezza temporale. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306

    La confisca allargata disposta con sentenza definitiva non è revocabile dal giudice dell'esecuzione, non essendo previsto tale potere dall'art. 676 c.p.p., salvo diversi rimedi straordinari e sempre che vi siano elementi nuovi e non una sola diversa lettura giuridica.

  • art. 676 c.p.p.

    Non attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la confisca allargata disposta con sentenza definitiva.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    È richiamato quale meccanismo di conversione del ricorso in opposizione; nel caso concreto non si è ritenuta violata la disciplina del contraddittorio.

  • art. 673 c.p.p.

    La Corte lo richiama per osservare che nemmeno rispetto alla responsabilità penale il mutamento giurisprudenziale è equiparato a un fatto nuovo idoneo a determinare la revoca del giudicato.

  • art. 416-bis c.p.

    Reato presupposto della condanna definitiva menzionata nel procedimento esecutivo.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Reato in materia di stupefacenti per il quale il condannato risulta definitivamente giudicato, insieme all'associazione mafiosa.

Massime di principio

  • La confisca allargata disposta con sentenza definitiva non è, di regola, revocabile dal giudice dell'esecuzione quando l'istanza miri soltanto a ottenere una nuova valutazione giuridica dei presupposti già coperti da giudicato.
  • Nel procedimento esecutivo possono assumere rilievo soltanto fatti nuovi o prove nuove; non è invece sufficiente un mutamento interpretativo della giurisprudenza, neppure se riferito a un parametro come la ragionevolezza temporale.
  • Il giudicato penale non può essere aggirato mediante lo strumento revocatorio per introdurre in executivis questioni già dedotte o deducibili nel giudizio di cognizione.
  • Il principio del ne bis in idem e l'esigenza di stabilità del giudicato prevalgono, in materia patrimoniale, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge o la deduzione di elementi realmente nuovi.
  • Il terzo interessato alla confisca, che non abbia partecipato alla cognizione, può far valere in executivis la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene, ma non contestare i presupposti sostanziali della misura ablativa.
  • La dedotta violazione del contraddittorio non sussiste quando il terzo interessato sia comunque posto in condizione di partecipare all'udienza rinviata e di interloquire senza formulare tempestive eccezioni.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiReati contro la PAStupefacentiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNe bis in idemConfiscaNullità processuale

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