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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00494/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione ad uso non abitativo, regolarmente scritto e registrato, in forza del quale la società proprietaria dell'immobile aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 9.000 a titolo di indennità di mancato preavviso per recesso anticipato dal rapporto. La ditta conduttrice aveva proposto opposizione al decreto, sostenendo che non vi fosse stato un recesso unilaterale, ma una risoluzione anticipata del contratto per mutuo consenso, desumibile da una lettera con cui aveva manifestato la volontà di non proseguire il rapporto, dalla consegna delle chiavi e dalla comunicazione della locatrice all'Agenzia delle Entrate in cui il contratto risultava "risolto" in una certa data. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e dell'appello, la parte conduttrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1372, 1326, 1362 ss., 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la sentenza escluso la risoluzione per mutuo consenso e qualificato i fatti come recesso anticipato; 2) violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c. e del d.P.R. 131/1986, per non avere attribuito valore confessori alla dichiarazione resa dalla locatrice al fisco; 3) violazione degli artt. 1372 e 1590 c.c. e 115 c.p.c., per non avere tratto dalla restituzione anticipata dell'immobile la prova del mutuo dissenso; 4) violazione dell'art. 1372 c.c., per non avere considerato il complesso degli elementi fattuali come dimostrativo dell'accordo risolutorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove e dei fatti, precluso in sede di legittimità; ha inoltre chiarito che la dichiarazione resa all'Agenzia delle Entrate ha valenza prevalentemente fiscale e, se resa a un terzo, è liberamente valutabile dal giudice. In particolare, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della sentenza impugnata secondo cui i comportamenti delle parti non avevano significato univoco idoneo a integrare un mutuo consenso tacito alla risoluzione del contratto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che i motivi fossero tutti diretti, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge, a sollecitare un riesame del merito e delle risultanze probatorie; ha inoltre condiviso l'impostazione della corte territoriale sulla non univocità dei comportamenti valorizzati dalla ricorrente per dimostrare il mutuo consenso. Non essendovi attività difensiva dell'intimata, la Corte non ha liquidato spese di lite. Ha inoltre applicato l'art. 96, comma 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di euro 500 alla Cassa delle Ammende, nonché ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    Il contratto ha forza di legge tra le parti e può essere sciolto solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge; la risoluzione per mutuo consenso può derivare anche da comportamenti concludenti, purché univoci e certi.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla conclusione del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava al riesame del fatto.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le regole ermeneutiche sono richiamate per contestare l'interpretazione del rapporto, ma la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto è giudizio di fatto censurabile solo nei limiti di specifica violazione dei canoni interpretativi o motivazione apparente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova del mutuo consenso, ma le doglianze sono state ritenute volte a rivalutare il materiale istruttorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle risultanze di causa; la Corte lo reputa inidoneo a consentire un riesame del merito in cassazione.

  • art. 2733 c.c.

    La norma riguarda la confessione giudiziale; la Corte rileva l'erroneità del richiamo perché la dichiarazione al fisco non integra confessione giudiziale.

  • art. 2735 c.c.

    La confessione stragiudiziale resa a un terzo è liberamente valutabile dal giudice; la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non vincola il giudice di merito.

  • D.P.R. 131/1986

    Richiamato dal ricorrente in collegamento con la dichiarazione fiscale sulla risoluzione del contratto; la Corte ne sottolinea il profilo essenzialmente fiscale.

  • art. 1590 c.c.

    L'obbligo di restituzione del bene locato alla scadenza del contratto non consente, nel caso concreto, di trarre automaticamente la prova del mutuo consenso alla risoluzione anticipata.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Citato nella proposta accelerata per l'inosservanza dell'onere di specifica indicazione dei documenti; il Collegio però non condivide questo autonomo rilievo di inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato per la definizione accelerata e per la decisione in camera di consiglio; la Corte richiama la disciplina della proposta e della successiva decisione del ricorso.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Le doglianze sono formalmente formulate come violazioni di legge, ma sono state qualificate come censure di merito non ammissibili in cassazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato come unico possibile spazio per censurare l'apprezzamento del giudice di merito circa l'idoneità dei comportamenti concludenti, nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato, in presenza di definizione conforme alla proposta accelerata, con condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • La risoluzione del contratto per mutuo consenso può risultare anche da comportamenti concludenti, ma solo se essi esprimono in modo chiaro, univoco e certo la comune volontà di sciogliere il vincolo negoziale.
  • La dichiarazione resa da una parte a un'amministrazione finanziaria, quando sia rivolta a un terzo, non ha valore confessorio vincolante e resta liberamente apprezzabile dal giudice di merito, soprattutto se collegata a esigenze fiscali.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • L'interpretazione del contratto è un giudizio di fatto riservato al giudice del merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici, motivazione apparente o omesso esame di fatti decisivi, non per mera contrapposizione di una lettura alternativa.
  • Il ricorso per cassazione che contesti la qualificazione giuridica di una vicenda deve confrontarsi con l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito e non può limitarsi a riproporre elementi istruttori già esaminati.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civileLocazioni
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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